Estratto da www.repubblica.it
E' stata dichiarata estinta per "decorso del tempo" la pena di Raffaele Ventura, ex delle Formazioni Comuniste Combattenti, condannato per concorso morale nell'omicidio del '77 del vicebrigadiere Antonio Custra a Milano. Il 75enne era uno dei 10 ex terroristi che con l'operazione 'Ombre rosse' del 2021 sarebbero dovuti rientrare in Italia dalla Francia per scontare le condanne, ma i giudici francesi negarono le estradizioni.
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L'estinzione della pena è stata decisa dalla Corte d'Assise d'appello su richiesta dell'avvocato Davide Steccanella, col parere favorevole della Procura generale. Ventura ora potrà tornare in Italia dalla Francia, dato che è decaduto anche l'ordine di carcerazione connesso alla condanna.
VENTURA E L’OMICIDIO DI ANTONIO CUSTRA NEL 1977
Ventura, responsabile del servizio d'ordine del Collettivo Romana Vittoria, era in via De Amicis il 14 maggio 1977 tra i militanti dell'Autonomia che manifestavano, a due giorni dall'omicidio di Giorgiana Masi a Roma e dell'arresto degli avvocati Sergio Spazzali e Giovanni Cappelli. Indossati i passamontagna, alcuni manifestanti spararono e i colpi di pistola sparati ad altezza d'uomo uccisero il brigadiere Antonio Custra della Celere. Ventura, nel frattempo coinvolto dall'indagine sull'omicidio di Walter Tobagi, venne rinviato a giudizio dai giudici istruttori Maurizio Grigo e Guido Salvini.
Come si legge nel provvedimento della prima Corte d'Assise d'appello di Milano (giudici togati Caputo-Anelli), il difensore nell'istanza aveva premesso che Ventura "era stato condannato" con sentenza divenuta definitiva nel '96 a 22 anni e 8 mesi di reclusione per l'omicidio e per altri reati "posti in continuazione".
Nel giugno del 2021, poi, sempre i giudici milanesi avevano dichiarato "estinte" per "decorso del tempo senza che i provvedimenti di condanna" fossero "stati eseguiti, tutte le pene inflitte al Ventura salvo quella base" di 14 anni per l'omicidio Custra. La Corte milanese spiega che, come da istanza del difensore, "allo stato risulta integrato il presupposto temporale per l'estinzione anche della detta pena residua", ossia quei 14 anni. […]
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