CAN CHE ABBAIA… ROMPE IL CAZZO! - A FIRENZE, UN PROFESSORE UNIVERSITARIO È FINITO SOTTO PROCESSO PER STALKING A CAUSA DEL CONTINUO ABBAIARE DEI SUOI TRE CANI - L'UOMO SE NE SAREBBE FREGATO "DELLE SEGNALAZIONI REITERATE E DELLE INIZIATIVE GIUDIZIARIE DEL VICINO", CAUSANDOGLI UN "PERDURANTE E GRAVE STATO D'ANSIA" - L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI PRENDE LE DIFESE DEL PADRONE: "L'ABBAIO DEL NOSTRO CANE NON CI RENDE AUTOMATICAMENTE RESPONSABILI PER LEGGE. MA SOLO IN CASO DI…"

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(ANSA) - Un professore universitario è finito sotto processo a Firenze come 'stalker' a causa dell'abbaiare dei suoi tre cani. Per l'accusa, l'uomo sarebbe rimasto "incurante delle segnalazioni reiterate e delle iniziative giudiziarie del vicino" e avrebbe cagionato alla famiglia "volontariamente e consapevolmente" un "perdurante e grave stato d'ansia".

 

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 Sulla vicenda, riportata dalla stampa locale, interviene Oipa - Organizzazione internazionale protezione animali spiegando che "l'abbaio del nostro cane non ci rende automaticamente responsabili per legge", ma è bene tenere sempre presente "che un quattrozampe che abbaia frequentemente manifesta un disagio che può essere curato per farlo vivere meglio. Affidiamoci quindi a un buon veterinario o a un educatore cinofilo".

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"A prescindere se la legge sia o meno dalla nostra parte, dobbiamo sempre garantire il rispetto della convivenza civica evitando rumori molesti costanti e in orari meno appropriati - spiega l'avvocato Claudia Taccani, responsabile dello Sportello legale dell'Oipa -. È bene sapere, anzitutto, che l'eventuale disturbo di uno o più cani può determinare, secondo il Codice civile, la responsabilità per le così dette 'immissioni' come, per esempio, rumori, bisogni, odori, qualora superino, come prevede la legge, la 'normale tollerabilità'".

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Ma "si è responsabili solo in caso di un'accertata intensità e costanza del rumore, in questo caso dell'abbaiare, e quando questo provoca un disturbo effettivo ai vicini, i quali hanno l'onere della prova". Ancora, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, per "disturbare la quiete pubblica deve esservi la segnalazione di più soggetti che denunciano l'accaduto. La sussistenza di un rumore che rappresenta disturbo alla quiete pubblica, a causa dell'abbaiare del cane, deve comunque essere provato".

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 Il cane, si conclude, "ha 'diritto di abbaiare' purché non sia superata la normale tollerabilità: di rilievo è una sentenza del giudice del tribunale di Lanciano che ha confermato l'orientamento giurisprudenziale prevalente, tenendo conto dell'esigenza naturale del cane che, come nel caso sottoposto al giudice, vivendo in aperta campagna svolge anche la funzione di tutela della proprietà". (ANSA).

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