UN CARABINIERE NON PUÒ ESSERE LICENZIATO PER I TATUAGGII! IL TAR ANNULLA IL LICENZIAMENTO DI UN MILITARE – IL CASO DI UN APPUNTATO DI BOLOGNA CON LE BRACCIA "INCISE". L’AVERE TATTOO PUÒ RAPPRESENTARE SÌ UN ILLECITO DISCIPLINARE MA NON FA VENIRE MENO IL RAPPORTO FIDUCIARIO CON L’ARMA…
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Un militare non può essere licenziato per i tatuaggi, anche se sono di grandi dimensioni e gli coprono le braccia.Il Tar dell'Emilia Romagna ha riammesso in servizio un appuntato scelto dei carabinieri, in servizio a Bologna, al quale era stata inflitta dal ministero della Difesa la sanzione della "perdita del grado per rimozione". Una punizione troppo grave, ha stabilito il Tribunale, anche se il comportamento in questione può "certamente" essere censurato sul piano disciplinare.
Il Tar ha accolto il motivo di ricorso proposto dall'appuntato, gli avvocati del quale hanno sottolineato il difetto di proporzionalità della sanzione inflitta rispetto alla condotta incriminata, condotta che per l'accusa era grave anche perché gli avambracci incriminati erano finiti sui social. La difesa ha comunque sottolineato che non sarebbe stato il carabiniere a pubblicare il post.
Secondo il Tribunale amministrativo "l'incisione di tatuaggi, ove per dimensioni e contenuto siano deturpanti della persona e indice di personalità abnorme, può sicuramente costituire un illecito sul piano disciplinare in quanto in contrasto con il Regolamento sulle uniformi per l'Arma dei Carabinieri, oltre che con il Testo unico" in materia di ordinamento militare. Tuttavia, anche se nella Pubblica amministrazione vi è una "ampia discrezionalità" in tema di sanzioni disciplinari, queste devono comunque "conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità".
E nel caso dell'appuntato di Bologna la sanzione inflitta è certamente sproporzionata "dal momento che - si legge nella sentenza - anche ove i tatuaggi per le relative dimensioni siano obbiettivamente deturpanti della persona, non si ravvisa per ciò solo il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione", né si ravvisa "la ragionevolezza della massima sanzione espulsiva"; al contrario, vi sono "i presupposti per l'applicazione di una sanzione più mite".
Per il Tribunale - che ha trattato la causa in videoconferenza, in base al protocollo anti-Covid - "la condotta addebitata seppur non di lieve entità, non appare inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, tenuta in considerazione sia la possibilità di impiego" del carabiniere "presso unità operative ove non è imposta l'uniforme a maniche corte, sia della stessa rimozione ove volontaria dei tatuaggi". Inoltre, osserva il Tar, la stessa Arma dei Carabinieri non vieta, ma 'sconsiglia' - con propri atti - l'applicazione dei tatuaggi.
"La sentenza del Tar Emilia Romagna - commenta l'avvocato Giorgio Carta - fa tirare un sospiro di sollievo a quei militari che, in questi ultimi mesi, dopo decenni di tolleranza, si sono trovati improvvisamente sottoposti a procedimenti disciplinari destitutivi per un comportamento assolutamente diffuso in tutte le polizie del mondo e, comunque, facilmente superabile dall'uso della divisa con maniche lunghe".
Nel caso dell'appuntato, questi "era giudicato da anni 'superiore alla media' dai superiori e si era trovato d'improvviso licenziato dall'Arma dei carabinieri, pur essendo stato utilmente impiegato, durante tutta la durata del procedimento disciplinare, nel nucleo Tribunali con le maniche lunghe. Auspico - conclude l'avvocato Carta - che i procedimenti disciplinari attualmente in corso nei confronti di altri carabinieri tatuati tengano conto della importante affermazione di principi di tale sentenza".