LA CASSAZIONE, NELLA DECISIONE SUL MANDATO DI CATTURA CONTRO IL BROKER GIANLUIGI TORZI, FA UN ASSIST AL VATICANO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROCESSO SULLA COMPRAVENDITA DELL'IMMOBILE A LONDRA DA PARTE DELLA SANTA SEDE - LA CORTE HA STABILITO CHE E' INFONDATA L'OBIEZIONE DI TUTTE LE DIFESE DEGLI IMPUTATI SULLA MANCANZA DI UN GIUSTO PROCESSO IN VATICANO...
-Maria Antonietta Calabrò per https://www.justout.org
Una sentenza, in particolare una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, va sempre letta direttamente, senza farsi influenzare dalla "l'interpretazione" delle parti interessate. Che naturalmente possono/debbono commentare il testo. Figuriamoci. Ma soprattutto va letta tutta.
Se nelle 9 pagine dei motivi della decisione relativa al mandato di cattura italiano contro il broker Gianluigi Torzi per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio solo 2 riguardano l'annullamento del provvedimento restrittivo contro il faccendiere (che sta aspettando con braccialetto elettronico a casa sua a Londra ,dopo aver versato una cauzione di un milione e mezzo di sterline l'estradizione in Italia), un motivo di sarà.
Per cui anche se il mandato di arresto dovesse essere non rinnovato (ma questo e' un problema tutto ITALIANO, perchè il Vaticano ha spedito su richiesta italiana tutta la documentazione a Roma, anche quella che potrebbe rivelarsi utile all'imputato), la sentenza della Cassazione si rivela un importante ASSIST per il Vaticano, e per il proseguimento del processo in corso davanti al Tribunale presieduto da Giuseppe Pignatone.
Perchè è presto detto: stabilisce che "sono senza fondamento le censure del ricorrente (Torzi, ndA) che sostengono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti da parte dell'autorità giudiziaria vaticana, il cui sistema processuale è considerato "obsoleto" e privo di garanzie difensive". Insomma l'obiezione di tutte le difese di mancanza di un giusto processo in Vaticano è dichiarata infondata dalla Suprema Corte di Cassazione italiana
Vediamole queste eccezioni- ritenute senza fondamento dalla Cassazione - sollevate dai legali di Torzi (protagonista della parte finale del brutto affare della compravendita del palazzo di Londra da parte della Segreteria di Stato vaticana) e perché quanto scritto dai Supremi giudici italiani avrà un forte riverbero sull'andamento delle udienze in Vaticano che riprenderanno il 25 gennaio 2022.
I difensori del broker hanno sostenuto che il Vaticano è " un Paese extra Ue non vincolato da accordi internazionali in materia penale" ( pag 2 della sentenza 01396-22 depositata il 14 gennaio 2022 ) e hanno eccepito " l'inutizzabilità degli atti assunti mediante rogatoria attiva dello Stato italiano verso la Santa sede, per asserita incompatibilità con i principi fondamentali ( tra cui quelli del giusto processo, ndr) dell'ordinamento giuridico italiano" .
Ebbene, Secondo la Suprema Corte "il motivo è infondato"(pag. 15). In particolare "proprio in tema di valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di provvedimenti di cautela personale nella fase delle indagini preliminari", è stata già affermata dalla Cassazione nel 2016 - sostiene la sentenza su Torzi - "l'utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere, in un diverso procedimento penale all'estero ( nel cassoni specie in Vaticano, ndA).
La Cassazione inoltre (pag. 16) afferma che per "quanto attiene ai rapporti di cooperazione giudiziaria penale tra Stato italiano e Città del Vaticano ", in base al nostro codice di procedura penale (art.696) prevalgono le convenzioni internazionali anche bilaterali, e non il libro XI del codice di procedura penale invocato dai legali di Torzi.
Sempre secondo la Cassazione "le relazioni di cooperazione con la Santa Sede si sono sviluppate, da tempo, mediante rapporti bilaterali e, come e noto, nelle rogatorie attive vige ii principio del locus regit actum, espressione dell'obbligo dello Stato richiedente (l'Italia, NDA) di rispettare ii sistema giuridico di quello richiesto (Vaticano, NdA)".
E ancora, per quanto attiene la legislazione vaticana, i Supremi giudici affermano che "non è vero quanto asserito dal ricorrente (cioè Torzi, NdA), ossia che lo Stato della Città del Vaticano non ha aderito ad alcuna convenzione internazionale in materia giudiziaria". Citiamo a pag. 17 : "Valga, per tutti, la ratifica del 25 gennaio 2012 della Convenzione delle Nazioni Unite contro ii crimine organizzato transnazionale" ..." Tale Convenzione rappresenta lo strumento base di cooperazione giudiziaria tra gli Stati aderenti in tema di criminalita organizzata e prevede modalita di assistenza giudiziaria nel caso in cui i mezzi di prova pertinenti i reati di criminalita organizzata previsti dalla convenzione, tra i quali risulta incluso ii riciclaggio, possano essere forniti da un altro Stato".
E a pag. 18 : "Va anche rammentato, per completezza, che in applicazione dell'impegno, previsto nella Convenzione monetaria del 2009 tra Unione europea e Stato Citta del Vaticano e l'inserimento del Vaticano all'interno del sistema finanziario internazionale, sono state emanate nell'ordinamento vaticano una serie di leggi in materia monetaria, sulla frode e contraffazione dell'euro ed in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. II sistema delle relazioni internazionali dello Sato Citta del Vaticano è fortemente cambiato anche a seguito dell'istituzione dell'Autorita di Informazione Finanziaria a scopo antiriciclaggio e della stipula della Convenzione tra Italia e Santa Sede in materia fiscale del 2015, nella quale si da atto della consapevolezza che le dinamiche di contrasto nel campo delle attivita finanziarie, legate a fenomeni di elusione o evasione fiscale possono essere realizzate "esclusivamente attraverso un efficiente scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione amministrativa tra Stati".