CHE COS’È L’APOLOGIA DEL FASCISMO? CHE DIFFERENZA C’È TRA LA LEGGE SCELBA E LA LEGGE MANCINO? TUTTE LE DOMANDE (E LE RISPOSTE) DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUL SALUTO ROMANO: IL REATO DI APOLOGIA VIENE INTRODOTTO CON LA LEGGE SCELBA, MA IL BRACCIO TESO NON È CITATO NÉ IN QUELLA NORMA, NÉ NELLA LEGGE MANCINO – LA CORTE COSTITUZIONALE NEL 1957 HA PRECISATO CHE L’APOLOGIA, PER ASSUMERE CARATTERE DI REATO, DEVE CONSISTERE IN UNA…
-Estratto dell’articolo di Fulvio Fiano per il “Corriere della Sera”
1. Che cosa si intende per apologia del fascismo?
Ne parla la legge Scelba (numero 645 del 1952) che vieta la ricostituzione del partito fascista e la propaganda delle sue idee e finalità. L’articolo 5 dice che «chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista» è punito con l’arresto fino a tre anni e un ammenda fino a 516 euro, la perdita dei diritti politici e l’interdizione dai pubblici uffici.
2. Che cosa prevede invece la legge Mancino?
La legge (205 del 1993) ratifica la convenzione di New York sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. All’articolo 2 vieta «il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».
3. Il saluto romano è citato espressamente?
No. Ne parlava la proposta di legge Fiano ([…] 2017), che […] prevedeva la reclusione da sei mesi a due anni «per chiunque propaganda i contenuti del partito fascista, anche richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità».
4. Che dice la giurisprudenza sul punto?
Nella sentenza numero 1 del 1957 la Corte Costituzionale, pur escludendo che il reato di apologia […] limiti la libera espressione del proprio pensiero […], precisa che per assumere carattere di reato l’apologia «deve consistere non in una semplice difesa elogiativa ma in una esaltazione tale da condurre in modo idoneo alla riorganizzazione del partito fascista».
5. La Cassazione si era mai espressa sul saluto romano?
Più volte, ma non in modo univoco. Nel 2014, ad esempio, ritenendo che «il saluto romano di certo rientra nelle manifestazioni esteriori idonee a configurare il pericolo di ricostituzione del partito fascista», e un anno dopo ritenendolo lecito sia perché «non ha attitudine alla diffusione di idee discriminatorie e violente», sia perché compiuto all’interno di uno stadio «che non è un luogo deputato a fare proselitismo».