DIVORZIO (BREVE) ALL’ITALIANA – LA CASSAZIONE HA STABILITO CHE CHI VUOLE SEPARARSI E DIVORZIARE IN “UN COLPO SOLO” LO PUÒ FARE, MA COMUNQUE TRA LE DUE SENTENZE DEVONO PASSARE SEI MESI, COME STABILITO DALLA LEGGE – DOPO LA RIFORMA DEL 2022 ALCUNI TRIBUNALI HANNO CONSENTITO IL RICORSO UNICO ANCHE NEI CASI DI ACCORDO E ALTRI, INVECE, NO. LA SUPREMA CORTE È STATA INVESTITA DELLA QUESTIONE UTILIZZANDO IL...

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Estratto dell’articolo di Giorgio Vaccaro, Valentina Maglione per “Il Sole 24 Ore”

 

Divorzio separazione

È possibile presentare un ricorso unico in tribunale per chiedere di separarsi e poi divorziare in via consensuale, ma la procedura non è immediata. Tra la sentenza di separazione e il divorzio deve infatti sempre decorrere l'intervallo di sei mesi stabilito dalla legge.

 

È questo il quadro che si delinea dopo che la Cassazione, nei giorni scorsi (sentenza 28727), ha chiarito che la chance del “cumulo” delle domande di separazione e divorzio, introdotto dalla riforma Cartabia della giustizia civile, si applica non solo agli addii contenziosi, ma anche quando moglie e marito si lasciano consensualmente.

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La riforma (decreto legislativo 149/2022) ha previsto che, per i procedimenti avviati dal 1° marzo scorso, con l'atto introduttivo della separazione personale si può proporre anche la domanda di divorzio. Una novità (contenuta nell'articolo 473-bis.49 del Codice di procedura civile) che mira al «risparmio di energie processuali», perché si concentrano più domande in un unico processo.

 

Si è così riorganizzata la disciplina dell'addio contenzioso, che in precedenza già consentiva di proporre la domanda di divorzio dopo il passaggio in giudicato della sentenza “parziale” che dichiara la separazione (mentre il procedimento restava in piedi per decidere sugli aspetti economici e relativi ai figli), attribuendo la questione al medesimo giudice. Una prassi che si è diffusa dopo l'introduzione del “divorzio breve”, che ha ridotto l'attesa tra la separazione e il divorzio da tre anni a 12 mesi per gli addii contenziosi (sei mesi per quelli consensuali).

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Ora invece il modello è cambiato: è possibile iniziare con un medesimo atto sia il giudizio di separazione sia quello di divorzio. Anche con le nuove regole, tuttavia, la domanda di divorzio contenzioso diventa procedibile solo dopo 12 mesi dalla separazione e dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Di fronte al tribunale si terrà quindi un unico processo, in cui si partirà dall'esame della domanda di separazione e poi, appena maturati i tempi, si passerà a quella di divorzio.

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[…] Un intervento divenuto necessario perché, nei mesi scorsi, i tribunali si sono orientati in modo diverso: alcuni hanno consentito il ricorso unico anche nei casi di accordo e altri no. Tanto che la Suprema corte è stata investita del la questione utilizzando il nuovo istituto del “rinvio pregiudiziale”, anche questo introdotto dalla riforma Cartabia, con cui i giudici di merito possono chiedere di chiarire una questione di diritto incerta.

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Ora la sentenza precisa che, anche nel caso di accordo tra i coniugi, le domande di separazione e divorzio possono essere proposte con un unico ricorso. Poi, la trattazione della domanda di divorzio congiunto sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale e al decorso del termine minimo di sei mesi. […]

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