PRIMA DI MORIRE CANCELLATE LA CRONOLOGIA: POTREBBE FINIRE IN MANO AI VOSTRI EREDI! - IL TRIBUNALE DI MILANO HA AUTORIZZATO UNA DONNA A ENTRARE IN POSSESSO DELL'ACCOUNT DI POSTA, ICLOUD E DEI PROFILI SOCIAL DELL'EX MARITO DEFUNTO - LA SENTENZA È ARRIVATA DOPO CHE APPLE, MICROSOFT E META LE AVEVANO CHIESTO UN'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE: INFATTI, IL REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CHIARISCE CHE…
-Mariavittoria Savini per www.rainews.it
Le nostre vite sono sempre più digitali e adesso anche account e password possono entrare a fare parte dell'eredità. Questo vuol dire che, se una persona muore gli eredi, qualora siano portatori di un interesse meritevole di tutela, possono richiedere di entrare negli spazi web del defunto. Lo ha stabilito una decisione del tribunale di Milano: i giudici hanno autorizzato una donna a entrare in possesso dell'account di posta, quello iCloud e dei profili social dell'ex coniuge defunto.
La vicenda
Apple, Microsoft e Meta Platform (WhatsApp) avevano chiesto alla donna un'autorizzazione del Tribunale per poterle consegnare le chiavi di accesso dei vari account del marito deceduto. La donna motivava la richiesta spiegando di potervi trovare, oltre a foto e video del marito con i figli, anche lettere di addio per loro o dichiarazioni di ultime volontà in favore dei minori. La morte dell’uomo era infatti sopraggiunta all’improvviso, a causa di una malattia degenerata in poco tempo.
Eredità digitale, cosa dice la legge
Quando si parla di dati personali ci si riferisce a "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile". Quest’ultima viene detta "soggetto interessato", ovvero il soggetto a cui si riferiscono i dati personali. Il decesso della persona fisica comporta il venir meno della sua qualità di interessato.
I suoi diritti però non si estinguono, ma passano ai suoi eredi. Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali chiarisce che agli eredi non spetta un diritto incondizionato all’accesso ai dati del defunto, ma serve una valutazione circa la sussistenza di un interesse meritevole di tutela.
In generale è ritenuto legittimo l’acceso ai dati sanitari (cartella clinica) di una persona deceduta se serve per mettere in luce le modalità della sua morte, magari ai fini di un’azione di responsabilità medica. E' legittimo l’accesso ai dati Inps se è necessario per ricostruirne la pensione o all'accesso ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate per verificare la sussistenza di eventuali debiti fiscali e anche l’accesso ai dati bancari, trattandosi di diritti patrimoniali che spettano agli eredi in via di successione.
Ora è possibile anche l’accesso ai dati di una piattaforma web, e quindi il diritto a conoscere la password di accesso, a meno che prima del decesso l'interessato abbia negato il consenso al gestore del servizio Internet. In tale ambito, la volontà di vietare l’esercizio dei diritti deve risultare in modo "non equivoco e deve essere specifica, libera e informata".
Il parere del legale: "Gli account come cassetti delle nostre scrivanie"
Secondo il legale della donna Marco Meliti "Il provvedimento stabilisce che i dati contenuti nei nostri account possano entrare a far parte dell'eredità, al pari delle lettere o delle fotografie custodite gelosamente nei cassetti delle nostre scrivanie. La decisione del Tribunale di Milano risponde certamente a un interesse meritorio di tutela dei figli minori ma, allo stesso tempo, evidenzia una falla normativa nel sistema di protezione post mortem dei dati contenuti nei nostri account".
La regola generale però rende la materia suscettibile a più interpretazioni: la sopravvivenza dei diritti dell'interessato e la tutela della privacy in seguito alla sua morte e nello stesso tempo la possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di soggetti legittimati all'esercizio dei diritti stessi.
Secondo Meliti siamo in presenza di un vero e proprio buco normativo: "Le condizioni generali di contratto dovrebbero prevedere una clausola specifica in cui si vieta di entrare in possesso dell’archivio digitale e che stabilisca che esso muoia con il soggetto stesso. Occorre quindi, che tale volontà, risulti inequivocabile.
Il legislatore ha sempre valorizzato l'autonomia dell’individuo, lasciandogli la scelta se lasciare agli eredi ed ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali, oppure sottrarre all’accesso dei terzi tali informazioni, purché attraverso una dichiarazione chiara e specifica” e spiega “E’ evidente come ci sia una falla nel sistema di protezione dei dati personali.
Nel momento in cui vengono fornite le chiavi dell’account a terzi si entra poi in possesso di tutta una serie di informazioni, non solo quelle di cui avevamo bisogno. Per cui occorre gestirle con cautela per non incorrere in responsabilità”. La complessità del mondo digitale e la mancanza di norme precise, espone al rischio di entrare in contatto con situazioni e segreti che ognuno di noi, “vorrebbe portarsi nella tomba”.