RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DALL’AVVOCATO DI ALENA SEREDOVA: “LA MIA ASSISTITA SMENTISCE QUANTO AFFERMATO DALL’INVESTIGATORE PRIVATO EZIO DENTI NELL’INTERVISTA RESA A ‘NUOVO’: NON LO CONOSCE E NON GLI HA MAI CONFERITO ALCUN INCARICO” – LA RISPOSTA DEL LEGALE DI DENTI: “TUTTO QUANTO È STATO SCRITTO DALLA GIORNALISTA È FRUTTO DELLA SUA FANTASIA, NON AVENDO IL DENTI MAI RILASCIATO INTERVISTE O AUTORIZZATO LA PUBBLICAZIONE DI SIFFATTE NOTIZIE. PERALTRO NELLA VICENDA IL DENTI È PARTE LESA, PERCHÉ È UN PERSONAGGIO PUBBLICO ESI RITIENE PERCIÒ SCREDITATO NELLA PROPRIA REPUTAZIONE PROFESSIONALE, PER LA DIFFUSIONE DI FALSE NOTIZIE CHE LO RIGUARDEREBBERO…

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ezio denti

1 - SMENTITA DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL SIG. EZIO DENTI AL SETTIMANALE NUOVO IN ORDINE A PRESUNTI INCARICHI RICEVUTI DALLA SIGNORA ALENA SEREDOVA

Riceviamo e pubblichiamo:

 

Si è rivolta a me la Signora Alena Seredova, lamentando la pubblicazione da parte di diversi Organi di Stampa di notizie non veritiere che sarebbero state riferite dall’investigatore privato sig. Ezio Denti in occasione di un’intervista concernente la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti resa al settimanale Nuovo (Cairo Editore).

 

La Signora Alena Seredova smentisce recisamente quanto affermato dal sig. Denti: ella non conosce neppure il sig. Denti e non gli ha mai conferito alcun incarico. All’epoca dei fatti, contrariamente a quanto affermato dal sig. Ezio Denti, Gianluigi Buffon ed Ilaria d’Amico non furono neppure ritratti assieme, come riferito nell’intervista.

 

alena seredova gigi buffon 3

La presunta notizia avrebbe potuto essere agevolmente verificata sentendo la diretta interessata, cosa che non è avvenuta. Con la presente missiva chiedo, perciò e gentilmente, la pubblicazione della presente smentita a titolo di rettifica ai sensi della normativa vigente (art. 8, Legge n. 47/1948, art. 2 Legge 69/1963 e/o 32-quinquies Legge 177/2005).

 

Con ciò, la signora Alena Seredova riserva anche ogni suo diritto nei confronti del sig. Ezio Denti che ha reso dette dichiarazioni.

 

Si chiede di poter ricevere cortese evidenza della pubblicazione della presente smentita.

Distinti saluti.

avv. Emanuele Rossi

sig.ra Alena Seredova

 

2 - LA RISPOSTA DELL’AVVOCATO DI EZIO DENTI

Riceviamo e pubblichiamo:

ilary blasi totti

 

In nome per conto e nell'interesse di Ezio Denti, riscontro Sua missiva pec del 17 ottobre per rimarcare la propria estraneità al fatto accaduto, non avendo Egli mai rilasciato alcuna

intervista al Settimanale Nuovo di essere stato contattato per telefono dalla giornalista

Marinaro Laura, per riferire sul funzionamento di un software biometrico di origine

israeliana, in ordine all'esattezza del sistema di riconoscimento biometrico Noto in inglese

come AIDC - Automatic Identification and Capture, che è un particolare tipo di sistema

informatico che identifica una persona sulla base di una o più caratteristiche fisiologiche e/o comportamentali, confrontandole con i dati precedentemente acquisiti e conservati nel

EZIO DENTI 1

database del sistema, tramite degli algoritmi e dei sensori di acquisizione dei dati in input....

 

Di avere provveduto a smentire la notizia, diffidando il settimanale Nuovo e il quotidiano on

line DAGOSPIA a rettificare immediatamente il contenuto, avendo incidentalmente risposto nel corso del colloquio NELLA QUALITà DI iNVESTIGATORE PRIVATO a domande generiche sulle tecniche investigative e sui costi prevedibili nei casi di separazione ( non si discuteva affatto della separazione Seredova).

 

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI

Tutto quanto è stato scritto dalla Giornalista è frutto della Sua fantasia, non avendo

il Denti mai rilasciato interviste o autorizzato la pubblicazione di siffatte notizie, di cui si

ripete non si è mai discusso con la giornalista. Peraltro nella vicenda il Denti è parte lesa, perché è un personaggio pubblico, e il suo parere conta come investigatore privato,

si ritiene perciò screditato nella propria reputazione professionale, per la diffusione di false notizie che lo riguarderebbero.

 

EZIO DENTI

Ciò detto, l'istante ut supra rapp.to difeso, nel prendere le distanze pubblicazioni, ne smentisce in ogni singola parte il contenuto, reitera da tali INVITO E DIFFIDA IMMEDIATA

alla rettifica di tale notizia pubblicata on line su dagospia e sul settimanale Nuovo, inibendo alla ulteriore pubblicazione, o al rimbalzo della notizia stessa, CHIEDE

sin d'ora ex art. 5 1 comma bis, del decreto legislativo n. 28/2010 di esperire il

procedimento di mediazione obbligatoria, nei confronti di tutte le parti coinvolte, per il

risarcimento del danno al fine di individuare esattamente errori, colpe e responsabilità nella diffusione delle false notizie, che lo vedono parte lesa, avviando al più presto procedura extragiudiziale della lite.

 

Nunzia Avv Barzan

 

EZIO DENTI