SIAMO NEL 2024 E ANCORA NON ABBIAMO UNA DEFINIZIONE GIURIDICA PER IL LAVORO DI "INFLUENCER" - GUARDIA DI FINANZA E AGENZIA DELLE ENTRATE SIGLANO UN MEMORANDUM PER PROVARE A CONTRASTARE L’EVASIONE FISCALE DI INFLUENCER, CREATORI DIGITALI E BLOGGER, COSA DIFFICILE VISTO CHE IL SETTORE IN CUI OPERANO NON E’ REGOLAMENTATO - I VOLTI DIVENTATI NOTI SUL WEB POSSONO OPERARE SIA COME PERSONE FISICHE O, IN CASO DI MAGGIORE SUCCESSO, COME SOCIETA'...

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Estratto dell’articolo di Andrea Ducci per il “Corriere della Sera”

 

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Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate siglano un memorandum operativo per contrastare l’evasione fiscale di influencer, creatori digitali e blogger. L’obiettivo è un piano di azione congiunto attraverso verifiche, acquisizione di documentazione e, secondo i casi, avvio di indagini finanziarie nel settore della cosiddetta «digital creator economy».

 

L’esempio più immediato per l’avvio di una verifica è il caso di influencer con «una manifesta sproporzione» tra redditi dichiarati e il numero di iscritti e di visualizzazione sui propri canali web.

 

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A firmare il memorandum sono stati Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, e Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di finanza, con la presenza del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il governo, oltre a predisporre il ddl beneficenza per scongiurare truffe dopo la vicenda «Pandoro gate» della influencer Chiara Ferragni, sembra, dunque, interessato a monitorare e comprendere le dimensioni e le caratteristiche di un settore ancora giovane, ma che si configura come un’economia in forte crescita.

 

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Del resto, come indicato dal documento siglato nelle ultime ore il «settore dei digital creator non ha una legislazione specifica, né esiste una definizione giuridica di influencer marketing o di influencer». Il memorandum aggiunge che «la disciplina fiscale applicabile ai digital content editor non è individuata in maniera puntuale dal legislatore», non esiste, insomma, un inquadramento fiscale, tanto che «non è possibile definire a priori il regime tributario da applicare, sia in ragione della concreta attività svolta, sia perché gli influencer possono operare come persone fisiche», oppure, in caso di maggiore successo commerciale «gestire i diritti della loro immagine attraverso una o più società di capitali, da cui ritraggono redditi di lavoro e/o capitale». […]