CAPPATO NON CONDANNATO: LA CONSULTA DÀ RAGIONE AL RADICALE SUL SUICIDIO ASSISTITO DI DJ FABO: ''IN CASI COME QUESTO È LECITO AIUTARE CHI VUOLE MORIRE''. MA BISOGNA ''EVITARE ABUSI SU PERSONE VULNERABILI''. IL CHE OBBLIGA IL PARLAMENTO A LEGIFERARE: FINCHÉ NON CI SARÀ UNA NORMA CHIARA, I GIUDICI POTRANNO DECIDERE CASO PER CASO
-La Consulta ha deciso: chi è nella condizioni di Fabo ha diritto a essere aiutato. Da oggi siamo tutti più liberi, anche chi non è d'accordo. È una vittoria della disobbedienza civile, mentre i partiti giravano la testa dall'altra parte. Vi aspetto al Congresso @ass_coscioni!
— Marco Cappato (@marcocappato) September 25, 2019
CONSULTA:LECITO AIUTO AL SUICIDIO IN CASI COME DJ FABO
(ANSA) - - E' lecito l'aiuto al suicidio nei casi come quelli del Dj Fabo. La Corte Costituzionale ha ritenuto non punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, "chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli".
CONSULTA, EVITARE ABUSI SU PERSONE VULNERABILI
(ANSA) - La Corte costituzionale ha previsto "specifiche condizioni e modalità procedimentali", perchè l'aiuto al suicidio rientri nelle ipotesi non punibili, "per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell'ordinanza 207 del 2018".Lo si legge in un comunicato della Consulta.
FINE VITA: IL COMUNICATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
(ANSA) - Questo il testo integrale del comunicato della Corte Costituzionale sul fine vita. "La Corte costituzionale si è riunita in camera di consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte d'assise di Milano sull'articolo 580 del Codice penale riguardanti la punibilità dell'aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita. In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente. La Corte sottolinea che l'individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell'ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell'ordinanza 207 del 2018. Rispetto alle condotte già realizzate, il giudice valuterà la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate".