RIDER BENE CHI RIDER ULTIMO – IL TRIBUNALE DI MILANO DICHIARA ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEI 4MILA FATTORINI DI UBER EATS, DECISO NEL GIUGNO SCORSO DALLA SOCIETÀ, QUANDO HA DECISO DI LASCIARE L’ITALIA – ORA LA PIATTAFORMA DOVRÀ RICHIAMARLI TUTTI IN SERVIZIO, PER POI COMUNICARE IL PROVVEDIMENTO E AVVIARE UN CONFRONTO CON I SINDACATI…
-Estratto dal “Fatto quotidiano”
Sono illegittimi e devono essere revocati tutti i licenziamenti, che hanno coinvolto circa 4 mila rider in totale, decisi da Uber Eats, colosso nel settore del food delivery, nel giugno scorso quando ha deciso di lasciare l’Italia.
Lo ha stabilito la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano con un provvedimento depositato ieri con il quale ha dichiarato “la natura antisindacale della condotta di Uber Eats Italy srl consistente nella omissione della procedura di consultazione per la cessazione delle attività del food delivery nel territorio nazionale risolvendo tutti i rapporti di lavoro”. La decisione è arrivata a seguito del ricorso presentato da Nidil Cgil Milano, Filcams Cgil Milano e Filt Cgil Milano.
“È uno straordinario risultato” commentano le sigle sindacali sottolineando che l’azienda a questo punto “dovrà richiamare in servizio tutti i rider ai quali dovrà comunicare il provvedimento e avviare un reale confronto con le organizzazioni sindacali”. A giugno era emerso che Uber Eats avrebbe lasciato l’Italia a luglio, come poi è avvenuto, e che, come avevano denunciato già i sindacati, migliaia di rider erano stati lasciati a casa con una email.
Alla piattaforma, prima che l’azienda abbandonasse l’Italia, erano iscritti circa 8 mila rider, di cui quattromila pienamente attivi. Va osservato, scrive il giudice, “che la cessazione di migliaia di rapporti di lavoro impone la applicazione della legge sui licenziamenti collettivi”.
La condotta della società, si legge ancora nel decreto, “si presenta, quindi, antisindacale”. Il Tribunale ha così ordinato a Uber Eats “di revocare tutti i recessi dai contratti di lavoro” dei rider e di “avviare con le organizzazioni sindacali ricorrenti” le “procedure e il confronto previsto in caso di cessazione di attività”.
[…] Trattandosi di “lavoratori subordinati”, scrive ancora il giudice dopo aver così qualificato l’attività lavorativa dei rider, la società “aveva l’obbligo, prima di procedere alla comunicazione dei recessi, di attivare con le organizzazioni sindacali ricorrenti le procedure di consultazione previste”.
E la “sussistenza di tali obblighi di informazione” non viene meno nemmeno “se si opta per una qualificazione dei riders come collaboratori etero-organizzati”. […]