TRANQUILLI: L’AUTONOMIA NON SI FARÀ MAI - PER REALIZZARLA, LA STRADA È IMPERVIA: OGNI REGIONE DOVRÀ NEGOZIARE UN ACCORDO CON LO STATO SUL TRASLOCO DI COMPETENZE, CHE ANDRÀ VOTATO DAL PARLAMENTO. PRIMA, PERÒ, VANNO STABILITI I “LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE” (LEP) E IL GOVERNO SI È DATO DUE ANNI DI TEMPO – MA LA PIETRA TOMBALE È UNA CLAUSOLA INTRODOTTA DA FDI: PRIMA DI TRASFERIRE UNA FUNZIONE A UNA REGIONE SARÀ INDISPENSABILE FINANZIARNE I LIVELLI ESSENZIALI ANCHE PER TUTTE LE ALTRE. IMPOSSIBILE, CON LE CASSE VUOTE E L’AUSTERITÀ IN ARRIVO… - LA RIFORMA SERVE SOLO PER DARE UNA BANDIERINA DA SVENTOLARE ALLA LEGA, IN CAMBIO DELL'OK AL PREMIERATO
1. MA PER SCUOLA, SALUTE, TRASPORTI O ENERGIA NIENTE DEVOLUZIONI PER ALMENO DUE ANNI
Estratto dell’articolo di Gianni Trovati per “il Sole 24 Ore”
[…] Con la legge sull’autonomia in Gazzetta Ufficiale, […] nessun presidente di Regione potrà alzare il telefono e chiedere a Palazzo Chigi di avviare il negoziato sulle competenze aggiuntive da traslocare sul proprio territorio, in particolare per il nucleo delle funzioni più importanti che intrecciano i «diritti civili e sociali».
Per tutte queste materie, spiega infatti la legge Calderoli all’articolo 1, comma 2, «l’attribuzione di funzioni… è consentita subordinatamente alla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ivi compresi quelli relativi alle funzioni fondamentali degli enti locali».
Prima di questo passaggio preliminare resta congelata qualsiasi ipotesi di trasferimento alle Regioni di competenze aggiuntive in materie come l’istruzione, la tutela della salute, la sicurezza sul lavoro o i trasporti, ma anche la ricerca scientifica, l’alimentazione, l’ordinamento sportivo, il governo del territorio, porti e aeroporti, le grandi reti di trasporto e navigazione, l’ordinamento della comunicazione, l’energia e i beni culturali e ambientali.
È sempre la legge Calderoli, all’articolo 3, comma 3, a elencare le 14 materie vincolate dai Livelli essenziali delle prestazioni. Teoricamente restano fuori da questo vincolo preventivo settori come i Rapporti internazionali e con l’Unione europea, il commercio con l’estero o il «coordinamento della finanza pubblica». Ma non è chiaro che cosa possano fare in concreto le Regioni su questi terreni. E nemmeno è ipotizzabile quale Governo voglia o possa cedere spazi sulla gestione del bilancio della Pa.
Per partire davvero, insomma, servono i Livelli essenziali delle prestazioni, per i quali il Governo si è dato due anni di tempo. […] Non solo: con una delle tante clausole chieste in particolare da FdI e accettate dalla Lega per non rischiare di interrompere il cammino della riforma, prima di trasferire una funzione a una Regione sarà indispensabile finanziarne i livelli essenziali anche per tutte le altre. E qui, com’è evidente, iniziano i problemi.
Perché non è semplice decidere a priori qual è la “quantità” di asili nido, aule, palestre o posti letto sufficiente per considerare attuate le tutele previste dalla Costituzione (articolo 117) per i diritti civili e sociali dei cittadini; una volta stabiliti, non è facile realizzare questi livelli minimi, come dimostra il caso della sanità dove i «Livelli essenziali dell’assistenza» (Lea) sono disciplinati da sette anni (Dpcm del 12 gennaio 2017) ma fin qui sono serviti solo a misurare in termini numerici le distanze enormi fra i servizi sanitari del Centro-Nord e quelli del Sud, dove si arriva a raggiungere anche punteggi Lea dimezzati rispetto alle realtà migliori.
E soprattutto non è banale finanziarli, in particolare in un Paese che dopo essere entrato ora in una nuova procedura per deficit eccessivo sarà impegnato nei prossimi mesi in uno sforzo imponente solo per confermare le misure fiscali e contributive in vigore quest’anno senza aumentare ulteriormente il debito pubblico.
Il grado di questa difficoltà è reso piuttosto evidente dal testo della legge appena approvata in via definitiva. Che sottolinea come il tutto debba avvenire «coerentemente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica», anche perché «l’attuazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri» per il bilancio della Pa (articolo 9, comma 1). I Lep, insomma, non giustificherebbero maggior deficit, e andrebbero coperti con tagli di altre spese o aumenti di entrate.
Ma quanto potrebbero costare? Vista la complessità del tema, nessuno fin qui si è avventurato in cifre ufficiali. […]
2. CHE COSA CAMBIA PER LE REGIONI E COSA SONO I LEP
Estratto dell’articolo di Marco Cremonesi per il “Corriere della Sera”
1. Che cosa è l’Autonomia regionale approvata dalla Camera ieri?
È la legge basata sul cosiddetto ddl Calderoli che servirà come base «per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia». In sostanza, le Regioni che lo richiederanno potranno acquisire alcune delle competenze che fino ad oggi la Costituzione assegnava allo Stato. Ogni Regione […] riceverà le risorse «umane, strumentali e finanziarie» per svolgerle.
2. Quali sono i compiti che le Regioni assumeranno una volta completato l’iter dell’Autonomia?
Dipende, per ciascuna Regione, da quali competenze richiederà. Secondo la Costituzione, sono 23 le materie che possono essere affidate alle Regioni. Il Veneto è l’unico che a suo tempo ha chiesto tutte […] le materie possibili. Di queste, 9 possono essere trasferite più rapidamente perché non prevedono i Lep […].
3. Che cosa sono i cosiddetti Lep?
Sono i «Livelli essenziali di prestazione». Per ciascuna materia lo Stato dovrà definire i livelli minimi dei servizi […]. E dovrà ovviamente stabilire le risorse necessarie a garantirli. Il concetto è lo stesso dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) già in vigore da molti anni (la prima definizione è del 2001) nella sanità.
4. Quali sono le 9 materie che non dovranno essere subordinate ai Lep?
Le 9 materie che potrebbero teoricamente arrivare più in fretta […] sono: Organizzazione della giustizia di pace; Commercio con l’estero; Professioni; Protezione civile; Previdenza complementare e integrativa; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; Rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni.
5. Quando entrerà in vigore l’autonomia?
La legge approvata ieri dalla Camera dovrà essere promulgata entro 30 giorni dal presidente della Repubblica, poi pubblicata in Gazzetta ufficiale entro 15 giorni […]. A quel punto, le Regioni che lo chiederanno apriranno la trattativa. Fermo restando che prima dovranno essere definiti materialmente i Lep: lo Stato ha 24 mesi di tempo.
6. L’iter parlamentare dell’Autonomia si è concluso con il voto di ieri?
No. […] ciascuno degli accordi che saranno stipulati da ogni Regione, dovrà tornare in Parlamento per la ratifica definitiva.
7 Da quando si parla di Autonomia differenziata delle Regioni?
L’autonomia è una storica battaglia leghista. Ma è stata resa possibile dalla riforma del Titolo V della Costituzione che volle il centrosinistra nel 2001, in particolare dell’articolo 116, terzo comma della Costituzione. La riforma di allora fa sì che quella basata sul ddl Calderoli non richieda modifiche costituzionali […]
8. L’Autonomia sarà sottoposta a referendum confermativo?
Sulla base della Costituzione no […]. Ma Pd, Alleanza verdi-sinistra e Italia viva hanno subito annunciato la raccolta di firme necessaria a indire una consultazione popolare su quello che hanno ribattezzato lo «spacca-Italia». Ieri il sì al referendum è arrivato anche dal Movimento 5 Stelle.