FERMI TUTTI! IL CAMPIONATO DI CALCIO RIPRENDE IL 13 GIUGNO? MANCO PER NIENTE! LO DICE L'ULTIMO DPCM DI CONTE - ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA E: ''SONO SOSPESI GLI EVENTI E LE COMPETIZIONI SPORTIVE DI OGNI ORDINE E DISCIPLINA, IN LUOGHI PUBBLICI O PRIVATI''. AGGIUGI L'ARTICOLO 11: ''LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO SI APPLICANO […] FINO AL 14 GIUGNO 2020'', E LA SERIE A SLITTA DI UN'ALTRA SETTIMANA! CHE FARÀ IL GOVERNO?

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IL TESTO UFFICIALE DEL DPCM ANNUNCIATO DA GIUSEPPE CONTE IERI SERA

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200517_txt.pdf

 

 

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

 

 

giuseppe conte palleggia

[...]

 

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico - Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

 

[...]

 

Art. 11

Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

 

giuseppe conte palleggia
giuseppe conte palleggia
giuseppe conte palleggia