CONTANTI SALUTI - DAL 1 LUGLIO I PROFESSIONISTI DOVRANNO ACCETTARE PAGAMENTI CON IL POS - MA I COSTI SOSTENUTI SULLE TRANSAZIONI CON MONETA ELETTRONICA SI TRASFORMERÀ IN UN BONUS FISCALE DEL 30% DELLE SPESE BANCARIE SOSTENUTE - LA MANCATA ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO ELETTRONICO POTRÀ COMPORTARE UNA SANZIONE PARI A 30 EURO PIU' IL 4% DEL VALORE DELLA TRANSAZIONE RIFIUTATA. MA NON È AUTOMATICA: SI APPLICHERÀ A DUE CONDIZIONI...

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Isidoro Trovato per www.corriere.it

 

PARTENZA 1 LUGLIO

PAGAMENTI CONTACTLESS POS BANCOMAT SMARTPHONE

Dal 1 luglio al via il credito d’imposta per le commissioni addebitate per l’utilizzo del Pos. In sostanza, i costi sostenuti da professionisti (singoli e associati) e dalle imprese sulle transazioni effettuate mediante l’accettazione di carte di credito, debito ed altri pagamenti elettronici tracciabili si trasformerà in un bonus fiscale pari al 30% di quanto addebitato per spese bancarie.

 

La disposizione, prevista dal Decreto Fiscale 2020 (legge 157/2019), si applica ai contribuenti citati che nell’anno precedente abbiano realizzato ricavi o compensi fino a 400 mila euro, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dalla tipologia giuridica scelta per l’esercizio dell’attività. L’agevolazione nasce per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica e in coincidenza dell’entrata in vigore della riduzione a 2mila euro del limite del contante circolante.

 

BONUS FISCALE

evasione fiscale 3

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, pari al 30% delle commissioni e dei costi fissi addebitate per le transazioni effettuate mediante utilizzo di carte di credito a decorrere dal 1 luglio 2020. Il credito sarà utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese così come evidenziate dai soggetti gestori degli strumenti di accettazione dei pagamenti elettronici (pos). Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di maturazione e nelle dichiarazioni successive per gli importi residui non ancora utilizzati in compensazione. Tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

MODALITÀ E RICHIESTA DI UTILIZZO

evasione fiscale 2

Per ottenere il credito dovrà essere inviata comunicazione, utilizzando il software predisposto dalla stessa Agenzia, in cui andranno evidenziati sia il numero delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento sia gli importi delle commissioni e dei costi fissi periodici addebitati dagli operatori finanziari che mettono a disposizione il pos. Lo ha previsto un provvedimento dello scorso 29 Aprile (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-29-aprile-2020) con il quale l’Agenzia delle Entrate ha reso operativo l’agevolazione. La comunicazione dovrà essere effettuata entro il 20 del mese successivo ed il credito, maturato con cadenza mensile, potrà essere utilizzato a decorrere dal mese successivo; quindi successivamente all’invio delle comunicazioni all’Agenzia.

 

LE SANZIONI

POS PAGAMENTO CON IL BANCOMAT

Così come previsto dal Decreto Fiscale 2020, dal 1° luglio la mancata accettazione del pagamento elettronico potrà comportare l’applicazione di una sanzione, a carico del professionista e dell’impresa, per un valore fisso pari a 30 euro con l’aggiunta del 4% del valore della transazione rifiutata. Una sanzione, però, che non è automatica ma che si applicherà a due condizioni: denuncia del consumatore, al quale è stato negato il pagamento con strumenti elettronici, e successivo accertamento da parte degli organi competenti con la remissione di tutti gli atti al Prefetto competente per territorio. “ L’incentivazione dell’utilizzo della moneta elettronica va certamente in favore di una modernizzazione dei rapporti commerciali - afferma il presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca - Attenzione però: la misura prevista del 30% di credito d’imposta da sola non basterà. Serviranno altre misure per rendere il meccanismo molo più vantaggioso per tutti».