NON SI PUÒ ESSERE BAMBOCCIONI PER SEMPRE - LA CASSAZIONE HA STABILITO CHE I GENITORI NON SONO OBBLIGATI A MANTENERE I FIGLI ULTRATRENTENNI FUORICORSO ALL'UNIVERSITÀ - IL CASO DI UNO "STUDENTE" (PER MANCANZA DI STUDIO) CHE HA PORTATO IN TRIBUNALE IL PADRE: IL RAGAZZO SI ERA ISCRITTO ALL'UNIVERSITÀ NEL 2009 E DA SETTE ANNI ERA FUORICORSO - I FIGLIO E L'EX MOGLIE INCOLPAVANO L'UOMO DI...
Estratto dell'articolo di Michela Allegri per “Il Messaggero”
Nessun obbligo per il genitore - in questo caso il padre - di continuare a mantenere il figlio ultratrentenne, pagando le tasse universitarie mentre lui è fuori corso, non dà esami da anni e non si impegna per rendersi autonomo economicamente. L'ha stabilito la Cassazione, respingendo il ricorso del giovane e della madre, che accusavano l'altro genitore di non avere mantenuto gli accordi stipulati in sede di divorzio.
I due hanno anche cercato di sostenere che il fatto che lo studente non avesse dato esami dipendesse proprio dal comportamento del papà, che aveva smesso di pagare le tasse universitarie. In realtà, il genitore non aveva pagato un solo biennio e il giovane era fuori corso ormai da sette anni: ultratrentenne, iscritto all'università dal 2009, non era ancora riuscito a raggiungere il traguardo della laurea triennale, a differenza della sorella.
Nella sentenza si legge che già il Tribunale e i giudici di appello di Bari avevano sottolineato che «al 2017, il padre aveva corrisposto con continuità il mantenimento ordinario al figlio, comprese le tasse universitarie, rientranti nel 70% delle spese straordinarie poste a suo carico».
E, anche successivamente, «il padre aveva continuato a versare il mantenimento ordinario di 600 euro mensili, come previsto nelle statuizioni del divorzio». I giudici sottolineano anche che «dal 2017 il figlio non aveva più dato esami».
I magistrati si soffermano sulla condotta del giovane, un aspetto centrale da analizzare. Iscritto a un corso di laurea triennale in giurisprudenza dal 2009, aveva smesso di applicarsi e di presentarsi agli esami, praticamente abbandonando il percorso universitario. Considerando l'età avanzata dello studente e i molti anni trascorsi dall'iscrizione, la Cassazione - come i giudici di secondo grado - ha considerato che il mancato completamento degli studi fosse attribuibile a una condizione di «inerzia colpevole». [...]
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I magistrati hanno infatti specificato che «gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto». [...]