Estratto dell’articolo di Michele Bocci per “la Repubblica”
Oggi viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale la norma che introduce il reato di gestazione per altri commesso in Paesi diversi dall’Italia. La pratica è vietata nel nostro Paese da tempo, cioè dal 2004, quando è stata approvata la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita. Adesso entrerà in vigore quello che la maggioranza definisce “reato universale”, perché appunto si potrà contestare anche a coloro che hanno eseguito la pratica all’estero.
Le pene previste sono la reclusione da 3 mesi a 2 anni e da 600 mila euro a un milione di multa. L’associazione Coscioni ha già annunciato che verranno fatti decine di ricorsi, visto che ne sarebbero pronti già cinquanta. La legge non è retroattiva e quindi non sarà perseguibile chi al momento dell’entrata in vigore ha già un figlio nato con la gestazione per altri e non si potrà nemmeno incriminare la coppia se la gravidanza all’estero è in corso.
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Quando entrerà in vigore la nuova legge?
Secondo Filomena Gallo, avvocatessa esperta di diritti e segretaria dell’associazione Coscioni la norma, se non ci saranno indicazioni diverse nel testo pubblicato in Gazzetta, entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione. Ma occorrerà vedere come è scritto il testo.
Come mai si è parlato di reato universale?
[…] i reati universali si hanno quando una comunità politica internazionale identifica un fatto come reato e lo vieta. Accade ad esempio per i crimini di guerra, la violenza sulle donne, la pedofilia. Ma nel mondo ci sono 66 Paesi che ammettono la gestazione per altri e la regolano in modo diverso. […]
Il reato potrà essere contestato ai genitori di bambini nati all’estero prima dell’entrata in vigore della legge?
No, dice Gallo , la legge non è retroattiva. Chi rientrasse appena la norma sarà in vigore con un bambino di alcune settimane o mesi non potrà essere perseguito. Lo stesso vale se la gravidanza, sempre al momento dell’entrata in vigore, sarà già in corso. C’è però una zona grigia, aggiunge Francesca Re, anche lei avvocatessa, che collabora con l’associazione Coscioni: nell’articolo della legge 40 del divieto di gestazione per altri anche, poi esteso per i bambini nati all’estero – spiega – non c’è una illustrazione della condotta.
Andrà visto nei tribunali se il reato si perfeziona quando c’è la fecondazione dell’embrione in vitro o quando si fa il trasferimento nell’utero. In quel caso, anche tutti coloro che hanno avviato la procedura di trasferimento dell’embrione prima dell’entrata in vigore non sarebbero perseguibili.
Come si rileva che il reato è stato commesso?
Non è chiaro, dice Gallo. Ad esempio, «se la coppia non è dello stesso sesso io potrei essere andata all’estero incinta e aver partorito in quel Paese.
Quando rientro nel certificato c’è scritto che i genitori siamo io e mio marito, quindi non so come possa avvenire la verifica. Ovviamente questo vale per le coppie eterosessuali e soltanto in certi Paesi, come gli Usa, che danno la cittadinanza e il passaporto a chi nasce sul loro territorio .
E se il bambino nasce in altri Paesi?
Se nasce in Ucraina o in Grecia bisogna passare dall’ambasciata, dice Gallo. A quel punto la coppia potrebbe essere individuata. Una circolare del 2011 dice che quando c’è un sospetto di gravidanza per altri in uno di quei due Paesi, l’ambasciata manda una segnalazione alla procura e al Comune di residenza.
MEN HAVING BABIES - LA FIERA DELL'UTERO IN AFFITTO
Inoltre «il 16 ottobre il senatore Gasparri ha proposto un ordine del giorno, che il governo ha accolto, per chiedere atti che prevedono che l’ufficiale di stato civile prima di trascrivere i certificati stranieri chieda alla coppia come è nato il bambino. Ancora non sappiamo che tipo di atto vogliono fare».