Ilaria Sacchettoni per il Corriere della Sera
La valigia dell' attore è (quasi) simbolica. Rosario Fiorello viaggia leggero. Anche i giudici della Cassazione glielo riconoscono: è ingiusto supporre che «un' attività produttiva di ingenti guadagni» come i suoi show in giro per l' Italia comporti tout court gli obblighi fiscali di un' azienda.
Uno spettacolo può non essere un' impresa, specie se l' artista fa conto su poche figure. Nel suo caso una truccatrice, due autori di testi e poco altro.
Sbaglia, dunque, l' Agenzia delle Entrate a esigere il versamento dell' Irap, l' imposta sulle attività produttive, normalmente richiesta alle imprese stanziali. Nel suo caso 125.761 euro versati fra il 1998 e il 2001 e di cui Fiorello aveva chiesto il rimborso in quanto non dovuti. Dunque, nella disputa con la commissione tributaria che lo accusa d' inadempienza l' artista vince un secondo round , sperando sia definitivo. Perché la storia, in realtà, rimbalza dai primi anni del Duemila (gli anni dei successi in prima serata). È da allora che il Fisco insiste nell' esigere l' Irap ed è da allora che Fiorello tenta di far valere le proprie ragioni.
Nel 2008 la Cassazione gli aveva già dato ragione rinviando però la decisione sul dovuto alla commissione tributaria regionale, la quale aveva deciso diversamente. Fiorello paghi, avevano detto i tecnici all' epoca. Con una motivazione che - a detta dei commercialisti che assistono l' attore, Giuseppe e Fabio Palano - era giuridicamente piuttosto traballante. E che, in sostanza, suonava così: visto il successo, considerati i guadagni, Fiorello non può sottrarsi al «presupposto impositivo voluto dalla legge».
Come dire: guadagni molto, dunque devi avere alle spalle un' organizzazione monstre .
Quasi un teorema che gli avvocati dello showman si erano affrettati a smentire. Sul punto la Cassazione gli ha dato pienamente ragione. La motivazione della commissione tributaria, hanno sostenuto i giudici «si manifesta insufficiente e incongrua» perché non chiarisce se «l' artista sia o meno il responsabile dell' organizzazione» mentre si concentra soltanto sui redditi prodotti. In altre parole non approfondisce di che natura sia l' impresa che muove uno show di Fiorello ma si limita a fare i conti in tasca all' artista.
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Salta agli occhi che il nocciolo della questione è uno soltanto: lo showman si avvale di un' impresa o di un gruppo di persone? Fiorello porta le prove che si tratta di persone che lavorano a tempo e non di un' azienda vera e propria. Per la precisione «una truccatrice occasionale e due autori testi, essendo gli altri compensi corrisposti ad avvocati, a un notaio, a un consulente del lavoro e a uno studio di consulenza legale e tributaria».
E ora? La conclusione è un deja vu . Ancora una volta, accogliendo il ricorso di Fiorello, i giudici della Cassazione demandano a una commissione tributaria la decisione su quei famosi 125.761 euro affinché provveda «anche in ordine alle spese del presente giudizio». Questa volta, però, gli avvocati dello showman sono fiduciosi.
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