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E’ iniziato giovedì 21 dicembre dinanzi ai giudici della seconda sezione della Corte di Appello di Bari il processo di secondo grado sulle escort portate fra il 2008 e il 2009 dall’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini nelle residenze dell’allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.
Ed è cominciato con una netta presa di posizione della difesa di Tarantini: le escort portate da Gianpaolo Tarantini nelle residenze di Silvio Berlusconi erano tutte ragazze maggiorenni che si sono prostituite volontariamente e senza condizionamenti. Chi le ha aiutate nella loro libera attività imprenditoriale non può essere condannato per reclutamento e favoreggiamento della prostituzione.
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È, in sintesi, quanto sostenuto dagli avvocati di Tarantini, Nicola Quaranta, e di Massimiliano Verdoscia, Ascanio Amenduni e Nino Ghiro. Preliminarmente alla discussione nel merito delle condotte contestate, i legali hanno sottoposto ai giudici della Corte una eccezione sulla legittimità costituzionale di una parte della legge Merlin. Quella delle escort è una «figura sociale completamente diversa dalla prostituzione da strada», nella quale le «donne sono spogliate dalla loro dignità e libertà», mentre la «prostituzione volontaria è un crimine senza vittime», ha detto l’avvocato Quaranta.
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Nel caso delle donne portate a casa di Silvio Berlusconi, gli stessi giudici del primo grado, non riconoscendo risarcimenti alle parti civili, «ammettevano - ha ricordato il difensore - che le escort in questione non hanno subito alcun danno, anzi, oltre la remunerazione esse hanno tratto vantaggio dalle occasioni loro offerte da Tarantini avendo avuto la possibilità ambitissima di entrare in contatto con il potente e facoltoso imprenditore e presidente del Consiglio italiano».
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LA LEGGE MERLIN
Nei quasi sessant’anni trascorsi dall’approvazione della Legge Merlin (1958), c’è stato un «graduale passaggio in giurisprudenza dell’oggetto della tutela, dalla moralità pubblica alla libertà nell’esercizio del meretricio. Certamente in un Paese cattolico come il nostro - ha continuato Quaranta - la prostituzione è un peso morale, chi va con le escort non lo dice, non lo vuole far sapere perché è disdicevole» ma «lo Stato non punisce chi si comporta in maniera immorale».
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Per il legale, quindi, «punire chi aiuta, implementa, favorisce l’esercizio della libertà sessuale altrui è costituzionalmente illegittimo poiché lesivo e limitativo della libertà di esercitare liberamente e in forma imprenditoriale un proprio diritto inviolabile». «In base all’attuale ordinamento penale la prostituta, se è libera di esercitare la propria attività lavorativa autonoma retribuita, lo è in modo discriminato: - ha detto poi l’avvocato Amenduni - non può avvalersi di chi la ingaggi, la segnali o la pubblicizzi, perché facendolo lo rende perseguibile penalmente. In tal modo l’ordinamento le vuole sole e le lascia sole».
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LA RISPOSTA DEL PM
Prostituirsi «è un lavoro che fa soffrire chi lo esercita. Per questo, che la prostituzione si eserciti in locali di lusso o per strada, la sostanza non cambia». Il sostituto pg di Bari Emanuele De Maria, si è opposto così alla eccezione di incostituzionalità di parte della Legge Merlin presentata dai difensori degli imputati nel processo «escort». Per l’accusa «chi si prostituisce in cambio di denaro non lo fa mai volontariamente, ma anzi rinuncia alla propria libertà all’autodeterminazione sessuale».
giampaolo tarantini in aula a bari foto ariceri per corriere 2
Gli imputati rispondono di favoreggiamento e reclutamento delle prostitute per aver portato 26 giovani donne ed escort, affinché si prostituissero, dall’allora presidente del Consiglio. La Corte scioglierà la riserva sulla eccezione alla prossima udienza del 6 febbraio 2018. Se i giudici la accogliessero la questione sarebbe sottoposta all’attenzione della Corte Costituzionale. In caso contrario il processo proseguirebbe il 16 febbraio con la discussione nel merito e le eventuali richieste di conferma di condanna.
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