Estratto dell'articolo di Alfio Sciacca per il “Corriere della Sera”
«Non vorrei scoprire di essere nella stessa sgradevole condizione delle donne licenziate o non assunte perché incinte». Federica Tartara ha 40 anni e tra venti giorni darà alla luce il suo secondo figlio.
Nonostante ciò continua a lavorare, ricevendo clienti e andando ogni giorno in tribunale a Genova. Ma, al nono mese di gravidanza, riteneva di poter chiedere il rinvio per legittimo impedimento di una causa in discussione a Venezia, che l’avrebbe costretta a una faticosa trasferta. Rinvio che invece le è stato negato, nonostante il Codice di Procedura Penale preveda questa possibilità due mesi prima e tre mesi dopo il parto. Ultimo dettaglio: il no è arrivato da un giudice donna.
Come è andata?
«Avevo inviato la richiesta di rinvio, allegando la certificazione medica. Per l’udienza di lunedì ho comunque detto a un sostituto di Padova di andare. Certa che sarebbe stata una formalità, giusto per prendere la data del rinvio».
E invece?
«La giudice non solo non ha concesso il rinvio, ma ha chiesto di discutere la causa e ha emesso sentenza, condannando la mia cliente. Il collega ha avuto appena mezz’ora per leggersi un fascicolo che non aveva mai visto».
Ha avuto delle spiegazioni?
«La giudice ha detto che voleva andare avanti perché c’erano stati troppi rinvii. In effetti la mia cliente aveva avuto altri legali e io ho assunto l’incarico da appena una settimana. Nel negare il rinvio ha pure aggiunto: “Un avvocato che non può portare avanti un incarico non dovrebbe assumerlo”. Ma il mio non era mica un espediente processuale. Tra l’altro il rinvio per gravidanza sospende la prescrizione e quindi non c’era alcun pregiudizio per la causa. E poi ho chiesto un rinvio di appena tre mesi».
Lei ora ha presentato un esposto al Csm.
«L’ho fatto perché non è stata rispettata una norma che tutela i diritti delle donne avvocato, come di qualunque altra lavoratrice. Oppure si ritiene che un’avvocata debba rinunciare a un cliente solo perché incinta? Nel 2024 pensavo che questo non fosse più un tema in discussione».
Eppure la presidenza del Tribunale non ha censurato la giudice in quanto «per giurisprudenza di Cassazione il legittimo impedimento non si applica quando l’impedimento era noto all’accettazione dell’incarico», che nel suo caso è di cinque giorni prima.
«Con tutto rispetto, io ho citato il Codice e qui viene citata la Cassazione. Vedremo al Csm. Ma non è questo il punto. E se dal momento dell’assunzione dell’incarico ci fosse stata una condizione di maggiore rischio, visto che potrei partorire da un momento all’altro? […] ».
federica tartara 1 federica tartara 4