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Sabina Began Berlusconi Tarantini
Gianpaolo Tarantini è stato condannato definitivamente a due anni e dieci mesi nell'ambito del processo escort. La Corte di Cassazione ha respinto due mesi fa i ricorsi presentati dai legali dell'imprenditore, condannandolo in via definitiva dopo che la pena era già stata sensibilmente ridotta in precedenza.
Oggi sono uscite le motivazioni della decisione della Cassazione, che conferma di fatto quanto già sentenziato dalla Corte d'Appello di Bari. La vicenda riguarda il giro di escort che Tarantini avrebbe messo su tra il 2008 e il 2009, portando nelle varie residenze di Berlusconi – a Roma e ad Arcore – un totale di ventiquattro ragazze diverse. L'obiettivo dell'imprenditore sarebbe stato quello di entrare nelle grazie dell'allora presidente del Consiglio italiano.
La Cassazione conferma: "A delineare la concretezza dell'offensività della condotta è il generale contesto nel quale questa si è sviluppata, per come emersa da innumerevoli dialoghi intercettati tra l'imputato e le ragazze reclutate, i compartecipi e tra l'imputato Tarantini e Silvio Berlusconi, contesto, cioè, in cui la scelta di prostituirsi appare essersi significativamente manifestata in un ambito nel quale la donna può essere ‘scambiata', ovvero ‘data in prestito' da un fruitore della prestazione sessuale ad altro", si legge nelle motivazioni della sentenza della Suprema Corte.
Secondo quanto scrivono i giudici, "l'imputato si era attivato fattivamente offrendosi di pagare le spese di viaggio e di accompagnamento a Palazzo Grazioli, circostanze dimostrative del fatto che l'accordo in questione non poteva farsi risalire a quelli precedenti, avendo posto in essere, l'imputato, attività diretta ad ottenere l'adesione delle donne per la specifica serata". Nel testo si parla anche di "frenetica attività dell'imputato nel reperire delle donne per la serata del 6 settembre 2008, in cui larga parte delle trattative – con le donne, ndr – riguarda il pernottamento o meno nella casa di Silvio Berlusconi". Per i giudici della Cassazione, questo "dimostra l'autonomia dell'accordo prostitutivo con le tre donne nel quale la condotta di Tarantini ha avuto una evidente autonomia rispetto a precedenti inviti per altre serate".
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