DAGO SALVA-VITA - IL DOTTOR MASSIMO FINZI SPIEGA LA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO: “I PUNTI SALIENTI DELLA LEGGE SONO L’ARTICOLO 2, CHE RIGUARDA LA SEDAZIONE CONTINUA E PROFONDA, CONCORDATA CON IL PAZIENTE “CON PROGNOSI INFAUSTA A BREVE TERMINE O IN IMMINENZA DELLA MORTE”, E L’ARTICOLO 5 CHE RIGUARDA LA PIANIFICAZIONE DELLE CURE”
Massimo Finzi per Dagospia
Oggi la scienza, soprattutto nel campo della rianimazione, ha registrato progressi tali da consentire a taluni pazienti di continuare a vivere a lungo anche se in stato vegetativo.
In questi casi l’interruzione dei mezzi artificiali di sopravvivenza va considerata eutanasia o azione volta a contrastare l’accanimento terapeutico? Si uccide una persona o si rimuovono gli ostacoli ad una evoluzione fatale ma naturale? Il confine è molto sottile e va valutato caso per caso.
Lo scioglimento delle camere avvenuto a dicembre 2017 ha probabilmente distolto l’attenzione e non ha permesso di comprendere a fondo il significato dell’approvazione della legge sul “fine vita”.
Il testo, recentemente approvato, riassume e codifica principi che in realtà già esistevano nel nostro ordinamento come l’autodeterminazione (già prevista dall’art.32 della Costituzione) e il consenso informato ma li delinea meglio nel senso che dal rapporto medico-paziente scaturisce la consapevolezza piena della patologia e dei mezzi idonei a contrastarla.
Il consenso informato rappresenta così il momento di incontro tra “l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”
A questo punto il paziente ha tutti i riferimenti per decidere di accettare in toto, in parte o rifiutare le cure compresa l’alimentazione artificiale e l’idratazione. In ogni caso al malato, anche se ha espresso il suo rifiuto alle cure , va garantito il controllo del dolore e della sofferenza.
Ma quali sono i punti salienti della legge? L’articolo 2 riguarda la sedazione continua e profonda, concordata con il paziente “con prognosi infausta a breve termine o in imminenza della morte”: all’individuo,che ne abbia fatto richiesta e si trovi in tale condizione, vengono così risparmiate le sofferenze e le angosce che possono accompagnare tali momenti.
L’articolo 5 riguarda la pianificazione delle cure: in presenza di una malattia a prognosi infausta o invalidante o cronica il paziente può accettare o meno di sottoporsi a determinati trattamenti. Tali disposizioni verranno registrate nella cartella clinica e per la sorveglianza della loro applicazione può essere nominato un fiduciario.
Ma la nota qualificante è rappresentata dal DAT ( Disposizioni Anticipate di Trattamento) che rappresenta un vero e proprio biotestamento. Si tratta di un documento che ogni persona maggiorenne può compilare e che contiene le proprie decisioni in merito ai trattamenti che vorrebbe accettare o rifiutare nel caso si trovasse nelle condizioni di incapacità di esprimere la propria volontà.
Le DAT possono essere modificate dal soggetto in qualsiasi momento e prevedono la nomina di un fiduciario cioè di una persona, anch’essa maggiorenne, che vigilerà sull’applicazione della volontà del paziente ma al tempo stesso dialogherà con il medico curante il quale potrebbe proporre una cura magari non prevista al momento della redazione del DAT.
In caso di disaccordo tra fiduciario e medico sarà il giudice ad esprimersi nello spirito delle disposizioni lasciate dal paziente.
La legge prevede tre modi per la redazione del biotestamento: l’atto pubblico, la scrittura privata autenticata e la scrittura privata semplice.
Nei primi due casi è necessario ricorrere al notaio mentre nella terza modalità è sufficiente depositare il modulo all’ufficio del proprio comune di residenza ( di solito l’ufficio di stato civile). Ovviamente la legge prevede che prima della compilazione il soggetto abbia acquisito presso un medico tutte le dovute e idonee informazioni.