FERMI TUTTI! DA OGGI NON PAGARE L’ASSEGNO PREVISTO DA UN GIUDICE PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON SPOSATI NON È PIÙ REATO - NEL 2012 È STATA APPROVATA LA LEGGE SECONDO CUI TUTTI I FIGLI HANNO LO STESSO STATO GIURIDICO E DIRITTI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE I GENITORI SIANO SPOSATI OPPURE NO - ORA SI CAMBIA…
Carlo Rimini per “la Stampa”
Da oggi non pagare l' assegno previsto da un giudice per il mantenimento dei figli di genitori non sposati non è più reato. Come è possibile? Nel 2012 è stata approvata la legge secondo cui tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico ed hanno gli stessi diritti, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati oppure no. Ora viene invece introdotta una nuova grave discriminazione.
Se un figlio è nato da genitori coniugati ed uno dei due non paga l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice della separazione o del divorzio, l'inadempiente è punito con una pena che può arrivare ad un anno di reclusione. Se invece i genitori non sono sposati, il genitore che non paga l'assegno di mantenimento non commette da oggi alcun reato (a meno che non sussistano i più complessi requisiti previsti dal vecchio art. 570 del codice penale).
Per capire come si è arrivati a questa stupefacente conclusione è necessario seguire il filo di uno degli ultimi atti del Governo dimissionario. Oggi entra in vigore il decreto legislativo 21 del 2018, approvato dal Governo attuando la delega contenuta nell' articolo 1 (comma 82) della riforma dell' ordinamento penitenziario.
Ma che cosa c'entrano gli assegni per il mantenimento dei figli con l'ordinamento penitenziario? Nulla: ormai il nostro legislatore ci ha abituati a trattare in un unico corpo normativo le più disparate materie. Il decreto introduce nel codice penale l' articolo 570 bis. La nuova norma punisce con le stesse pene previste per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare "il coniuge" che si sottrae all' obbligo di pagamento degli assegni dovuti in caso di divorzio o di nullità del matrimonio oppure viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Lo scopo del decreto era solo quello di riunire e di collocare nell'ambito del codice penale le norme che sino ad oggi sanzionavano il mancato pagamento dell' assegno. Ma nel fare questa operazione il Governo ha precisato che il nuovo reato può essere compiuto solo da un "coniuge" e quindi ha chiaramente indicato che viene sanzionato solo il mancato pagamento dell' assegno per il mantenimento dei figli di genitori coniugati.
Il decreto che entra in vigore oggi ha anche abrogato l' articolo 3 della legge 54 del 2006 (quella che ha introdotto l' affidamento condiviso dei figli di separati e divorziati).
La norma abrogata aveva un contenuto sovrapponibile a quella nuova e anch' essa si riferiva espressamente solo ai coniugi. Tuttavia l' articolo successivo affermava che le disposizioni della norma del 2006 si applicavano anche ai figli di genitori non coniugati.
Questa precisazione consentiva, fino ad oggi, di affermare che anche il genitore non sposato che violava l'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento commetteva un reato.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
Ora ciò non sarà più possibile perché l'articolo 3 della legge 54 del 2006 non esiste più.
Potranno i giudici interpretare estensivamente la nuova disposizione applicandola anche ai figli di genitori non coniugati?
No: un principio giuridico fondamentale vieta al giudice penale di interpretare le norme che introducono un reato sulla base dell' analogia. Si tratta insomma di un grosso pasticcio. Se ne ricava una lezione: fare le leggi è un mestiere difficile e il nostro ordinamento giuridico è ormai una giungla inestricabile di leggi i cui articoli sono composti da centinaia di commi che contengono decine di rinvii ad altre leggi, ad altri articoli e ad altri commi in un gioco di specchi nel quale perdersi è semplicissimo. Il nostro legislatore, che ha creato questo orrendo mostro, è la sua prima vittima.