Estratto dell’articolo di Elisa Sola per “la Stampa”
La compagnia di assicurazioni non può rifiutarsi di pagare i danni da grandine soltanto perché l'automobilista ha fatto riparare la macchina da un carrozziere diverso da quelli convenzionati con la stessa compagnia. Lo ha stabilito il tribunale di Torino - sezione civile - che ha condannato un noto assicuratore a risarcire di 10mila euro (di cui seimila di carrozziere e 4mila di spese di lite) il proprietario di una Fiat Doblò rovinata dalla grandine. La sentenza è del 29 luglio e si riferisce ai danni di un violento temporale che risale al 17 giugno 2020.
Il provvedimento del tribunale, se diventerà definitivo, potrebbe marcare in maniera ancora più profonda la via, già tracciata in giurisprudenza, sulla tutela dei consumatori che a causa del maltempo si sono ritrovati con le auto quasi distrutte. Un evento capitato sempre più spesso negli ultimi mesi nella nostra città, colpita da una raffica di grandinate.
Il torinese che ha vinto la causa aveva spiegato: «Dopo quella brutta grandinata ho dovuto pagare 6080 euro di tasca mia. Pensavo che fosse solo un anticipo. Avevo stipulato con la mia compagnia una polizza che comprendeva anche i rischi legati a danni da eventi naturali. Quindi ero tranquillo».
«E per essere ancora più sereno - aveva precisato il proprietario del Doblò - avevo chiamato l'ufficio sinistri, annunciando che mi sarei rivolto dal mio carrozziere di fiducia. E a voce, dalla compagnia, mi avevano detto che mi avrebbero coperto» [...]
La giudice Claudia Gemelli ha dato ragione al cittadino. «La clausola del contratto che prevede la decadenza dall'indennizzo in caso di riparazione presso altro centro di autoriparazione è nulla - c'è scritto nella sentenza - perché è una clausola vessatoria per lo squilibrio di obblighi e diritti derivanti dal contratto, non oggetto di specifica trattativa individuale, e non conoscibile in ragione della modalità di redazione del modulo contrattuale in violazione dell'articolo 166 del codice di assicurazioni».
I legali della compagnia avevano ribadito che la clausola della decadenza dell'indennizzo fosse nota. Ma per il tribunale non ci sono dubbi: includere nella polizza una clausola per cui si obbliga l'automobilista a rivolgersi a determinati carrozzieri non sarebbe lecito. Perché è una clausola che «determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi».
Non solo. La polizza sarebbe stata scritta in maniera ingannevole. «Il contratto deve essere redatto - precisa la giudice - dando particolare evidenza alle clausole che indicano decadenze o limitazioni delle garanzie, in applicazione dei principi di trasparenza, diligenza e correttezza». [...]