Estratto dell’articolo di Valentina Errante per “il Messaggero”
Da Nord a Sud la decisione potrà riguardare tutti i proprietari degli immobili occupati e costituire una svolta in materia di risarcimenti. Perché la Cassazione ha scritto nero su bianco che «va cassata» una decisione della Corte d'appello civile di Trieste, che aveva negato il risarcimento alla società proprietaria di un bene occupato abusivamente.
I giudici hanno disposto un nuovo appello perché venga calcolato e liquidato il risarcimento, sottolineando che l'impostazione secondo la quale il danno da occupazione illegittima è superato quando si accerti che il proprietario si è intenzionalmente disinteressato dell'immobile (circostanza desumibile dalla mancata presentazione di elementi che dimostrassero la volontà di affittarlo, utilizzarlo, o venderlo) non regge.
[...] E così viene sancito il principio che sussiste comunque un danno che deve essere risarcito. I proprietari si erano rivolti alla Cassazione contestando che la Corte di merito, pur affermando che il danno fosse da considerarsi «in re ipsa», ossia da una condotta è intrinsecamente generatrice di un pregiudizio per il patrimonio del danneggiato e dalla quale dovrebbe derivare un rimedio risarcitorio imprescindibile per la tutela della parte offesa, che non ne deve fornire specifica dimostrazione, aveva affermato una «carenza probatoria in merito all'interesse dei proprietari rispetto alla sussistenza di un diverso utilizzo fruttifero dei medesimi, incorrendo in un manifesto errore di interpretazione della giurisprudenza più recente in materia, con conseguente contraddizione».
I giudici si rifanno a una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che un anno fa erano intervenute per sanare un contrasto insorto fra la Seconda e la Terza Sezione civile circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione abusiva, hanno chiarito come «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta».
Non solo. Se il danno da perdita per il quale viene chiesto il risarcimento non può essere provato nel suo «preciso ammontare» deve comunque essere liquidato dal giudice con una valutazione basata sul parametro dei canoni di locazione del mercato. […]
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