Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”
giuseppe conte alfonso bonafede
La legge al tempo del Covid, la prescrizione nell' emergenza virus. Fra i molti provvedimenti emergenziali adottati d' urgenza dal governo e poi votati dal Parlamento per contenere il contagio, una prima legge finisce davanti alla Consulta affinché verifichi se sia incostituzionale come ritiene il Tribunale di Siena: ed è il decreto legge che dal 9 marzo all' 11 maggio - nell' ordinare il rinvio d' ufficio di migliaia di processi (in sostanza tutti, tranne le convalide degli arresti e le direttissime) - nel contempo sospese lo scorrere dei termini di prescrizione.
Un congelamento che per il Tribunale toscano costituisce «inammissibile deroga al principio supremo dell' irretroattività della legge penale sfavorevole», in quanto, «prolungando di 63 giorni, modifica in senso sfavorevole all' imputato il regime della prescrizione di un reato commesso prima dell' entrata in vigore della norma» a marzo.
Due mesi, nella futura vita dei dibattimenti, alla fine possono fare la differenza.
E la stavano già per fare proprio nel processo per abusi edilizi che ha occasionato l' invio degli atti da Siena alla Corte Costituzionale. Il giudice Simone Spina il 21 maggio doveva infatti giudicare alcuni progettisti ai quali erano imputavi a Colle di Val d' Elsa due abusi edilizi con prescrizione massima di 5 anni: uno già prescritto perché in ipotesi commesso nel 2014, e l' altro collocato al 16 maggio 2015. Il 21 maggio era dunque già prescritto da 5 giorni. Ma non se per legge vanno appunto aggiunti quei 63 giorni di sospensione della prescrizione nei 63 giorni di rinvio di tutte le udienze, compresa quella qui non celebrata il 16 aprile: così la prescrizione si sposta al 18 luglio, e intanto nell' udienza del 21 maggio resuscita invece di essersi ormai consumata il 16 maggio.
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Il giudice anticipa la prevedibile obiezione di chi ravviserebbe la legittimazione della norma «nel suo carattere "emergenziale" o "eccezionale" o comunque "necessitato"» dalla situazione epidemiologica senza precedenti.
Ma «è la logica dello stato di diritto, che non ammette alcuna eccezione alle regole fondamentali, a frapporre un argine invalicabile alla possibilità di individuare spazi di deroga, o ambiti di non applicabilità, in quei principi che costituiscono elementi identificativi dell' ordinamento costituzionale»: come appunto «il principio di legalità in materia penale», per il quale «modifiche normative che comportino un aggravamento del regime di punibilità devono dispiegare la propria efficacia sui soli fatti commessi quando erano già in vigore».