Federica Angeli e Simona Casalini per ''la Repubblica - Roma''
C'è voluto quasi un anno per comprendere i motivi per cui la Cassazione nell'ottobre del 2019 decise che l'organizzazione capeggiata da Salvatore Buzzi e Massimo Carminati non era mafia. smontando l'impianto accusatorio della procura di Roma. In mattinata, a 8 mesi dal verdetto degli Ermellini, è finalmente arrivato il deposito delle motivazioni. Le pagine a sostegno della tesi della suprema corte sono 379.
"L'associazione mafiosa non è un reato associativo puro - scrivono i magistrati nelle carte - e per la configurazione del reato di 416bis è necessario che il gruppo abbia fatto un effettivo esercizio, un uso concreto della forza di intimidazione, non essenso sufficiente un semplice "dolo" di farvi ricorso: occorre che il sodalizio dimostri di possedere detta forza e di essersene avvalso". Al netto quindi di singolo episodi in cui Carminati, ad esempio, minaccia l'ad di Eur spa Riccardo Mancini di farlo strillare come un'aquila se non avesse assecondato i suoi desiderata i quelli di Buzzi, la maggior parte dei politici e dei funzionati implicati nell'inchiesta, non hanno avuto bisogno di essere intimiditi. Bastava corromperli per ottenere in cambio l'appalto o la delibera costruita ad hoc.
La Corte ha escluso il carattere mafioso dell'associazione contestata agli imputati e ha riaffermato l'esistenza, già ritenuta nel processo di primo grado, di due distinte associazioni per delinquere semplici: l'una dedita prevalentemente a reati di estorsione, l'altra facente capo a Buzzi e Carminati, impegnata in una continua attività di corruzione nei confronti di funzionari e politici gravitanti nell'amministrazione comunale romana ovvero in enti a questa collegati.
"Non era Mafia Capitale, ma i clan nella Capitale ci sono", sottolineano gli Ermellini. Nel sistema criminale emerso nel processo Mondo di mezzo, la Cassazione "senza negare che sul territorio di Roma possano esistere fenomeni criminali mafiosi" rileva che "i risultati probatori hanno portato a negare l'esistenza di una associazione a delinquere di stampo mafioso". Quel che è stato appurato "è un quadro complessivo di un 'sistemà gravemente inquinato, non dalla paura, ma dal mercimonio della pubblica funzione".
La complessa sentenza ha ripercorso le fasi del processo ed esaminato i numerosi motivi di ricorso, fissando alcuni principi di diritto sia in tema di associazione mafiosa, sia nella materia dei reati contro la pubblica amministrazione. Dure le parole della Cassazione nei confronti dei giudici dell'Appello. "La decisione della Corte di appello di riformare in peius (in senso peggiorativo) la sentenza del tribunale - scrivono - e di ritenere esistente un'unica associazione mafiosa richiedeva innanzitutto una motivazione "rafforzata". Obbligo della motivazione rinforzata si impone per il giudice dell'appello tutte le volte in cui ritenga di ribaltare in senso peggiorativo la decisione del giudice di primo grado".
La Corte, senza affatto negare che sul territorio del Comune di Roma possano esistere fenomeni criminali mafiosi, ha spiegato che i risultati probatori hanno portato qui a negare l'esistenza di una associazione per delinquere di stampo mafioso: non sono stati infatti evidenziati né l'utilizzo del metodo mafioso, né l'esistenza del conseguente assoggettamento omertoso ed è stato escluso che l'associazione possedesse una propria e autonoma "fama" criminale mafiosa.
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Quello che è stato accertato è "un fenomeno di collusione generalizzata, diffusa e sistemica, il cui fulcro era costituito dall'associazione criminosa che gestiva gli interessi delle cooperative di Buzzi attraverso meccanismi di spartizione nella gestione degli appalti del Comune di Roma e degli enti che a questo facevano capo. Ciò ha portato alla svalutazione del pubblico interesse, sacrificato a logiche di accaparramento a vantaggio di privati".
I fatti "raccontano" anche di imprenditori che hanno accettato una logica professata da Buzzi e dai suoi sodali, basata sugli accordi corruttivi, intercorsi tra funzionari pubblici e imprenditori, convergenti verso reciproci vantaggi economici. In questo modo si è limitata la libera concorrenza e ciò è avvenuto attraverso forme di corruzione sistematica, ma non precedute da alcun metodo intimidativo mafioso".