Val. Err. per "Il Messaggero"
Si tratta di un provvedimento temporaneo ed eccezionale, che non potrà essere rinnovato oltre il 31 dicembre. Così la Corte Costituzionale motiva la decisione che ha dichiarato legittima la proroga del blocco degli sfratti per morosità, disposta dal governo durante l'emergenza da Covid-19.
I giudici spiegano perché lo scorso ottobre hanno respinto i rilievi dei Tribunali delle esecuzioni, sottolineando che la misura sotto esame ha un carattere intrinsecamente temporaneo ed è destinata ad esaurirsi entro la fine dell'anno «senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione)», come si legge in un passaggio della motivazione.
lunghe procedure per gli sfratti
LA DECISIONE
A ottobre, la Consulta aveva riconosciuto la legittimità delle proroghe precedenti, che hanno riguardato il periodo dell'emergenza sanitaria e prevedevano la sospensione dell'esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di immobili, in caso di morosità.
In particolare, la Corte aveva dichiarato non fondate le censure sollevate dai giudici dell'esecuzione dei Tribunali di Trieste e di Savona relative al decreto legge del 31 dicembre 2020, il cosiddetto Milleproroghe, e al decreto del 22 marzo 2021, il cosiddetto Sostegni.
Nella sentenza si legge che, se all'inizio dell'emergenza la sospensione era generalizzata, con le successive proroghe su cui era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale - il legislatore ne ha via via ridotto l'ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco.
Ma la Corte ha soprattutto evidenziato la natura intrinsecamente temporanea della misura e l'impossibilità che venga prorogata oltre la scadenza del 31 dicembre 2021. «Al 31 dicembre 2021 è destinata ad esaurirsi - si legge nella sentenza - ogni residua efficacia della sospensione dell'esecuzione di qualsivoglia provvedimento di rilascio di immobili».
I RILIEVI
Secondo il tribunale di Savona, in particolare, il provvedimento del governo non consentiva al giudice alcuna valutazione, né sul nesso tra l'emergenza pandemica e l'inadempimento dell'inquilino, né sulla situazione economica di affittuario e proprietario.
Ma i giudici costituzionali sottolineano come, durante l'emergenza, «occorreva evitare che le attività esecutive, oltre a gravare sui tribunali, ponessero le persone necessariamente in contatto con conseguente incremento del rischio di contagio», e aggiungono che i destinatari dei provvedimenti di sfratto, sia che si trattasse dell'abitazione che di un esercizio commerciale, «rischiavano di vedere aggravarsi quella situazione di difficoltà, che pure era di portata generale».
Così promuovono le scelte di governo e parlamento: «In questa eccezionale situazione di emergenza sanitaria, la discrezionalità del legislatore nel disegnare misure di contrasto della pandemia, bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, è più ampia che in condizioni ordinarie», e il blocco degli sfratti appare «quanto meno non manifestamente irragionevole».
Con la precisazione, però, che «il sacrificio per i locatori non poteva che essere temporaneo». Una motivazione che non convince Confedilizia, l'organizzazione dei proprietari di casa: «Il dovere di solidarietà esiste solo in capo ai proprietari, privati per quasi due anni del loro immobile e del loro reddito, senza alcun risarcimento da parte dello Stato».