Alessandra Ziniti per la Repubblica
Basta con le “madri proprietarie” dei figli e i “padri disimpegnati”. Nel decidere sull’affidamento dei bambini ai genitori che si separano bisogna mettere da parte quegli automatismi che, nella stragrande maggioranza dei casi, fanno sì che — pur in presenza di padri e madri egualmente capaci a provvedere alle loro esigenze — i figli restino con le madri nell’abitazione di famiglia.
A dirlo non è un’associazione di padri separati ma un giudice del tribunale di Catania, Felice Lima, che — salito alle cronache negli anni 90 come pm antimafia — ormai da molti anni si è specializzato in diritto di famiglia. E lo ha fatto in una sentenza con la quale ha “collocato” presso la casa del padre il figlio di una coppia in corso di separazione che ha avuto l’affido congiunto, come ormai avviene nella maggior parte dei casi in cui entrambi i genitori vengono giudicati idonei.
Solo che, questa volta, il giudice Felice Lima ha deciso di sottoporre i genitori ad una perizia medico-legale attitudinale in seguito alla quale ha deciso di collocare il bimbo a casa del padre e di imporre alla madre, comunque riconosciuta pienamente idonea ad occuparsi del figlio, a versare all’ex marito 500 euro per il mantenimento del bambino.
«Una maggiore ricorrenza statistica di provvedimenti giudiziari di collocamento dei figli presso i padri — argomenta il giudice Lima — contribuirebbe alla diminuzione del numero di “padri disimpegnati” e “madri proprietarie” che tanti danni arrecano all’educazione e alla serena crescita dei figli minorenni».
Secondo il giudice della prima sezione civile del tribunale, l’utilizzo diffuso della perizia medico-legale- attitudinale potrebbe essere uno strumento prezioso per aver ragione di quello che definisce un pregiudizio nei confronti dei padri. «Vi è una tendenza diffusa — spiega Lima nelle motivazioni della sentenza — ad affrontare il tema del collocamento dei figli sulla base di un non confessato pregiudizio di fondo per il quale i figli piccoli “sarebbero” principalmente delle madri, ai padri verrebbe solo consentito di esercitare i loro diritti/doveri, il collocamento naturale dei figli dovrebbe essere presso la madre mentre il collocamento presso il padre dovrebbe ritenersi innaturale ed eccezionale e il provvedimento che lo dispone abbisognevole di motivazioni particolari».
Oggi in Italia solo il 5 per cento dei bambini in affido congiunto vengono dati ai padri. Ma — sostiene Lima — «in mancanza di prove del contrario, entrambi i genitori sono idonei a divenire collocatari dei figli».