Sono passati quasi quaranta anni ma il film Kramer contro Kramer non è storia ma è più che mai attuale. Gli scontri tra ex coniugi, che a volte usano i figli per farsi la guerra e appagare la loro rabbia o delusione per un matrimonio fallito, sono all' ordine del giorno e la maggior parte delle volte finiscono nelle aule di Tribunale. E vanno avanti per anni, finché a volte diventano giurisprudenza perché viene chiamata a pronunciarsi la Cassazione.
Come in un caso di Torino dove una mamma dovrà versare al figlio minorenne una somma di 5mila euro a titolo di «risarcimento danni» per «lesione del diritto alla bigenitorialità». Secondo i giudici la donna aveva tenuto «comportamenti ostativi» sulla frequentazione del bambino con il padre.
La prima sezione civile della Cassazione, con un' ordinanza depositata oggi, ha rigettato il ricorso di una signora contro il decreto con cui la Corte d' appello di Torino aveva ampliato le modalità di incontro del figlio con il padre, condannandola a versare un risarcimento al minore, danneggiato dal «clima di conflittualità esistente tra i coniugi a seguito della separazione».
La mamma, nel suo ricorso, affermava di essere stata «ingiustamente» condannata al risarcimento, perché «aveva sempre collaborato per rendere possibili gli incontri con il padre, mentre era proprio il figlio a non voler vedere da solo il padre e pretendere in ogni incontro con il genitore anche la presenza della madre».
E non sarebbe la prima volta che questo di fatto avviene in casi simili. I giudici di piazza Cavour, invece, hanno condiviso le conclusioni della Corte d'appello: per circa due anni e mezzo, emergeva dagli atti del procedimento, il papà aveva incontrato il figlio «soltanto tre volte, nonostante gli accordi intervenuti tra i genitori che prevedevano una più ampia frequentazione».
La Cassazione, in proposito, ricorda che «le misure sanzionatorie» previste dall' articolo 709 del codice di procedura civile, dedicato alla responsabilità genitoriale, e, in particolare, «la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria» sono «suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento».
Nel caso in esame, conclude l' ordinanza, i giudici di Torino hanno ritenuto «comprovato un atteggiamento ostruzionistico della madre e il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore, nonché il disagio, le sofferenze e i conflitti derivati al minore dall' atteggiamento della madre».