(ANSA) - L'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, la cosiddetta 'sugar tax', non è costituzionalmente illegittima. Lo ha stabilito una sentenza della Consulta. La questione di legittimità era stata sollevata dalla seconda Sezione del Tar del Lazio, che aveva censurato tale disciplina, per violazione del principio di eguaglianza tributaria, in quanto la nuova imposta - non ancora applicata in conseguenza di reiterate proroghe del termine di decorrenza, ad oggi fissato il 1 luglio prossimo - è destinata a colpire solo alcune bevande analcoliche.
Ad essere tassati sarebbero quindi i succhi di frutta e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, ottenute con l'aggiunta di edulcoranti, di origine naturale o sintetica (comprese acque minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti), e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti le stesse sostanze.
Il Tar del Lazio sosteneva che il diverso trattamento applicato a due fattispecie ritenute omogenee (bibite e altri prodotti alimentari, entrambi edulcorati) non trovasse alcuna giustificazione né nel testo della legge, né nella relazione illustrativa della medesima e fosse, quindi, irragionevolmente discriminatorio. Ma nel respingere l'eccezione di incostituzionalità, la Corte ha ritenuto che la scelta disincentivante del legislatore - attraverso l'introduzione della sugar tax - non risulta né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quanto alla sua limitazione alle sole bevande edulcorate rispetto a prodotti alimentari di altro tipo.
Premesso che la sugar tax rientra nel novero dei tributi indiretti sulla produzione e sul consumo di certi prodotti ritenuti dannosi "per la salute, il cui eccessivo utilizzo può, pertanto, generare un aggravio di spesa pubblica, connesso alla conseguente necessità di assicurare appropriate cure attraverso il Servizio sanitario nazionale", secondo la Corte, proprio le specifiche giustificazioni scientifiche che stanno a fondamento di tale imposta dimostrano che il legislatore ha fatto uso ragionevole dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria.
Comunicato stampa "ASSOBIBE"
Commentando la sentenza n. 49 della Corte Costituzionale depositata oggi con la quale si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sulla sugar tax, Giangiacomo Pierini, Presidente di ASSOBIBE, associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche, dichiara: “Siamo davvero stupiti dalla pronuncia della Consulta, ma ancora di più dalle motivazioni che si basano su un razionale scientifico contestabile e, soprattutto, slegato dai consumi reali in Italia. Rimaniamo convinti che per affrontare patologie multifattoriali come sovrappeso, obesità e diabete occorrano approcci integrati – dichiara Pierini – una misura che colpisce unico alimento non può pagare e non modifica comportamenti non equilibrati.
I Paesi agiscono con approcci diversi e in molti casi la sugar tax è stata introdotta per incentivare la riformulazione: noi l’abbiamo fatto senza bisogno di tasse – spiega Pierini – arrivando a tagliare del 41% lo zucchero immesso a scaffale, anche attraverso azioni volontarie e protocolli siglati con il Ministero della Salute, e applicando rigide autolimitazioni nella vendita verso i consumatori più fragili come i bambini. Lasciamo da parte cavilli giuridici in cui giudici affermano che lo zucchero sia da contrastare solo se presente nelle bibite – dichiara Pierini -. La scelta se tenere una nuova tassa, oggi inutile e dannosa per famiglie e imprese, è del Governo.
Le imprese chiedono scelte basate su numeri e buon senso”. In merito al riferimento ai risultati ottenuti in Paesi dove la sugar tax è stata applicata di cui si legge nella sentenza, ASSOBIBE ricorda che si tratta di mercati molto diversi da quello italiano - siamo all’ultimo posto in UE per consumi pro capite (54 litri/annui) – e che l’impatto dei soft drink sulla dieta degli italiani è infinitesimale: 1% adulti, 0.6% bambini. Inoltre, l’efficacia della tassa sulla riduzione dei tassi di sovrappeso, obesità e diabete non è dimostrata: nell’area definita come Zona Europa, che comprende oltre 53 paesi, l’OMS registra che, al 2020, la Sugar Tax era stata inserita in 10 sui 53 Stati, il 19% del totale area, producendo una contrazione dei consumi solo nel breve periodo per poi tornare ai livelli pre tassa.
In mercati con tasse sulle bevande analcoliche come Messico, Finlandia, Cile, Regno Unito, Francia e Irlanda i tassi di obesità sono in crescita, a dimostrazione che la tassa non si traduce in un miglioramento della dieta, tanto che alcuni Paesi hanno iniziato a eliminare la tassa sui soft drink (Danimarca: 2016; Norvegia: 2000; Islanda: 2000; Israele 2022; Australia 2018).