CONTE, PALADINO DEL SUOCERO – FRANCESCHINI DICE CHE LA NORMA PRO-ALBERGATORI NON È STATA “AD-FAMILIAM”, MA RESTA IL FATTO CHE LA CONDANNA PER PECULATO DI CESARE PALADINO SIA STATA CANCELLATA DAL GIP. LA PROCURA DI ROMA INTANTO HA GIÀ RIPRESO IN MANO IL FASCICOLO E HA FATTO RICORSO IN CASSAZIONE, CONVINTA CHE NON SI POSSA CANCELLARE UN REATO COMMESSO UN ANNO PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE. C'È GIÀ UN PRECEDENTE E I DOCUMENTI SONO CHIARI...

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Da www.repubblica.it

 

OLIVIA E CESARE PALADINO OLIVIA E CESARE PALADINO

Non è affatto chiuso, né politicamente, né giudiziariamente, il caso della norma pro-albergatori. Quella che a maggio ha di fatto cancellato il reato per chi, in quella categoria, fino a maggio non ha versato allo Stato la tassa di soggiorno incassata dai clienti. 

 

Il ministro del Turismo Dario Franceschini, capo delegazione del Pd a palazzo Chigi, se n’è assunto la piena paternità. “Sono stato io a volerla” ha scritto furibondo contro chi, come il deputato di Italia viva Michele Anzaldi, interroga il capo del governo per sapere se ci sia stato il suo zampino nel volere e nell’approvare la legge. Non fu, dice Franceschini, una norma “ad familiam”, ma una modifica dei codici chiesta da un’intera categoria con il pieno consenso delle forze parlamentari.

 

conte franceschini conte franceschini

Ma un fatto è lì, impresso nelle carte giudiziarie. Cesare Paladino, “suocero” in pectore del premier in quanto padre della sua compagna Olivia, ha fruito della norma che, da maggio, cancella il reato di peculato per un albergatore che non versi per tempo le quote della tassa di soggiorno regolarmente versata dai clienti e che di conseguenza spetta allo Stato.

 

Paladino si tenne in tasca due milioni di euro. Messo sotto inchiesta e considerato colpevole è stato condannato nel 2019 a un anno, due mesi e 17 giorni. Ha patteggiato la pena. Ha pagato. Ma ovviamente sulla fedina penale la condanna resta. O meglio: è rimasta fino a un paio di settimane fa quando il gip di Roma Bruno Azzolini l’ha cancellata ritenendo che il reato stesso fosse stato sbianchettato dalla legge Rilancio, passata per decreto a maggio e poi definitivamente a luglio.

cesare paladino cesare paladino

 

Attenzione, perché le tappe in questa storia sono importanti. E ovviamente lo sono anche le ricadute politiche visto che di mezzo c’è il premier Conte. Appena la norma entra nel decreto - era il 19 maggio - subito si solleva il primo polverone. E tutti legano quelle righe al nome di Paladino. E quindi alla figura del premier giurista come possibile suggeritore. Conte tace. Il ministero del Turismo, e non Franceschini con nome e cognome, esce con la prima precisazione, identica a quello che il ministro sostiene oggi.

 

Ma il polverone è lì. Tuttavia Cesare Paladino sembra non temere le conseguenze politiche delle sue mosse per il “genero”. Quando la norma passa definitivamente chiede la revoca della sua sentenza. A questo punto il polverone diventa una tempesta mediatica. Perché lo ha fatto? Voglia di poter contare su una fedina penale pulita? Timore di un eventuale cumulo di condanne? Certo è che ha voluto chiedere e ha ottenuto che la sua condanna evaporasse. Grazie alla decisione del gip Bruno Azzolini.

olivia paladino giuseppe conte olivia paladino giuseppe conte

 

Vicenda chiusa? Niente affatto. Perché proprio qui si apre il capitolo giudiziario della faccenda. Perché già giovedì scorso la procura di Roma ha rimesso mano al fascicolo Paladino. Ha preso atto della decisione del gip, ma al contempo ha deciso di ricorrere immediatamente in Cassazione, convinta com’è che non si possa cancellare un reato commesso “prima” - e in questo caso addirittura ben oltre un anno prima - rispetto all’approvazione della nuova legge.

 

La procura di Roma peraltro si sente in una botte di ferro perché, alle spalle, ha già una decisione della Cassazione su un caso simile che coinvolge un albergatore di Trapani, e per il quale ha respinto recisamente qualsiasi interpretazione assolutoria. Ha, cioè, escluso la via dell’abolitio criminis, impraticabile proprio perché in materia penale non è possibile applicare una legge, pur se favorevole, a un reato che è stato commesso “prima” dell’entrata in vigore della legge stessa.

 

cesare olivia paladino cesare olivia paladino

Del resto, sul punto, i documenti sono estremamente chiari. Sono proprio quelli che Repubblica ha potuto consultare ed è in grado di anticipare. Da un lato, la decisione del gip Bruno Azzolini che cancella il reato di Paladino. Dall’altro, il ricorso alla Suprema corte della procura di Roma. Due linee giuridiche contrapposte.

 

Come si può evincere da questi strategici passaggi che riguardano, appunto, da una parte, la relazione tra la commissione del reato, cioè la tassa di due milioni di euro non versata allo Stato da Paladino, e dall’altra la cancellazione di quello stesso reato che di fatto sarebbe stato depenalizzato dalla norma per la quale l’albergatore non è più un “incaricato di pubblico servizio” che quindi deve allo Stato la tassa e se non la versa incorre nel peculato, ma un semplice cittadino.

giuseppe conte olivia paladino in spiaggia giuseppe conte olivia paladino in spiaggia

 

Oggi il ministro del Turismo Franceschini rivendica la sua norma come sacrosanta, perché chiesta non solo dalla categoria degli albergatori per via della crisi economica da Covid, ma anche dalle forze politiche che tutte d’accordo l’avevano votata senza sollevare eccezioni. Eppure il problema esiste, se è vero come è vero che due uffici, all’interno dello stesso palazzo di giustizia, danno un’interpretazione opposta del caso.

 

giuseppe conte dario franceschini giuseppe conte dario franceschini

olivia paladino e giuseppe conte 11 olivia paladino e giuseppe conte 11

Tant’è che il gip Bruno Azzollini scrive: “Il legislatore è intervenuto sulla situazione di fatto, specifica, del gestore della struttura ricettiva che omette di versale le somme dovute dei clienti per il soggiorno a titolo di imposta o di contributo, statuendo che quella condotta non è più reato, ma è punita con una sanzione amministrativa: non può dubitarsi che abbia compiuto una valutazione “politica”, privando di rilevanza penale la fattispecie”. Da qui deriva, secondo Azzolini, che “l’esplicita previsione di una sanzione amministrativa, senza riserve di applicazione della legge penale, non lascia dubbi sulla volontà di prendere atto della gravissima situazione del settore alberghiero (che perdura da anni), portata più di recente al collasso dalla emergenza sanitaria, e prevedere di conseguenza una disciplina di minor rigore nei confronti dei soggetti esposti al rischio di sanzione penale in ragione del ruolo di agenti riscossori, senza alcuna contropartita”.

 

Ma non basta perché Azzolini arriva alla conclusione che “salva” Paladino tant’è che scrive: “È appena il caso di osservare che ritenere che la depenalizzazione operi solo per quei comportamenti successivi all’entrata in vigore del decreto legge 34/2020 sarebbe profondamente ingiusto in quanto introdurrebbe una disparità di trattamento di situazione identiche in evidente violazione di precetti di rango costituzionale”. A questo punto Paladino è di nuovo pulito come un panno lavato.

 

OLIVIA E CESARE PALADINO OLIVIA E CESARE PALADINO

Ma la risposta della procura di Roma è assolutamente, puntuale, lapidaria e tranchant: “Il coma 3 dell’articolo 180 del decreto 34/2020 non ha efficacia retroattiva, ma soprattutto non può dirsi integrativo della norma penale, non avendo inciso sulla norma incriminatrice. Infatti non si può concludere che la norma sopravvenuta incida sulla norma incriminatrice soltanto perché il fatto, in concreto considerato, oggi non è più punibile”. E ancora: “Il comma 3 non investe la norma incriminatrice poiché non modifica la nozione astratta di incaricato di pubblico servizio, ma elimina le condizioni che consentono (o meglio, consentivano) di qualificare il singolo albergatore come incaricato di pubblico servizio”.

 

GIUSEPPE CONTE OLIVIA PALADINO GIUSEPPE CONTE OLIVIA PALADINO

Inevitabile, a questo punto, la conseguenza sulla sopravvivenza del reato: “Non vi è quindi abolitio criminis, perché la norma sopravvenuta non espunge dalla macro-categoria degli incaricati di pubblico servizio la sotto-categoria degli incaricati alla riscossione delle imposte per conto di un ente pubblico. Piuttosto, la norma sopravvenuta impedisce, da ora in poi, di ricondurre i singoli albergatori alla sotto-categoria degli incaricati alla riscossione delle imposte per conto di un ente pubblico, trasformandoli in obbligati. Così come, mutatis mutandi, l’adesione della Romania alla UE non modifica la nozione di straniero extracomunitario, ma semplicemente esclude i romeni da questa nozione”.

 

La procura poi ricorda che proprio su questa strada si è mossa la Cassazione e scrive: “Questa impostazione ha, di recente, ricevuto l’avallo della sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 28 settembre che, nel valutare la questione attinente le conseguenze derivanti dall’entrata in vigore della novella, con riferimento alle condotte antecedenti, ha affermato che, in mancanza di norme di diritto intertemporale, la modifica opera solo dall’entrata in vigore della norma e non per il passato”.

olivia paladino foto di bacco (4) olivia paladino foto di bacco (4)

 

Ed è proprio da quel “solo” che, a questo punto, riparte la querelle giuridica sulla norma. Che ha un padre, Franceschini, ma un beneficiario, il “genero” di Conte. E questo è un dato fattuale, e quindi incontestabile. Che forse avrebbe dovuto sconsigliare Paladino dal presentare quel ricorso. Meglio tenersi la condanna che inguaiare Conte. 

 

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