(Adnkronos) - Tutte le decisioni sulle informazioni da fornire al mercato sullo stato di 'salute' di Parmalat sono state assunte dall'azienda. Ed e' stata l'azienda a scegliere deliberatamente e in modo reiterato di fornire di se' un'immagine ben diversa da quella reale. Le banche e i suoi manager non hanno avuto un'influenza su queste comunicazioni relative a operazioni finanziarie.
Morgan StanleyE' questo il concetto riportato in diversi punti nelle motivazioni della sentenza con cui, il 18 aprile scorso, la seconda sezione penale del Tribunale di Milano ha assolto Morgan Stanley, Bank of America, Citi, Deutsche Bank e alcuni loro manager dall'accusa di aggiotaggio informativo nell'ambio del processo sul crac del gruppo Parmalat.
Il Tribunale aveva assolto i manager Carlo Pagliani, Paolo Basso, Marco Pracca, Tommasso Zibordi, Paolo Botta e Giuseppe Ciardi per non aver commesso il fatto e di conseguenza aveva assolto gli istituti bancari stessi. Le motivazioni della sentenza, circa 100 pagine, sono state depositate ieri. Non e' escluso che la Procura, valutati gli argomenti dei giudici, decida di proporre appello.
Sul bond Nextra emesso da Parmalat con Morgan Stanley, per esempio i giudici rilevano che 'non sono emersi elementi di riscontro di un contributo causale materiale fornito da Morgan Stanley' in generale, e nello specifico dei suoi manager Carlo Pagliani e Paolo Basso.
Bank of AmericaPer il Tribunale 'quando si e' trattato di decidere quale informazione dare al mercato e' certo che l'emittente si trovava nella situazione di colui che e' omnimodo facturus, rispetto al quale ogni intervento esterno non ha il potere di modificare la sua determinazione ad agire e tantomeno sotto il profilo della responsabilita' penale a concorrere all'azione gia' deliberata in tutti i suoi elementi decisivi'.
Logo "Citigroup"Motivazioni simili vengono avanzate anche per la posizione di Deutsche Bank in merito alla sottoscrizione di un bond da 350 milioni avvenuta nel settembre 2003: i manager dell'istituto tedesco, si legge nelle motivazioni, non possono essere ritenuti responsabili di concorso omissivo per mancate comunicazioni di informazioni 'price sensitive' in quanto 'il dovere di rendere la relativa informazione al mercato' spettava a Parmalat.
DEUTSCHE BANK"La posizione di Deutsche Bank rispetto al contenuto della comunicazione era del tutto indifferente poiche' il suo interesse in misura certamente elevato era quello di concludere l'operazione a condizioni di per se' vantaggiose: la volonta' di porre in essere l'emissione - rilevano i giudici - non puo' costituire di pret se' un contributo alla realizzazione anche della distinta e autonoma condotta di aggiotaggio informativo".