Estratto dell’articolo di www.dissapore.com
La penna ferisce più della spada o, se preferite la versione più recente, il Pos è più efficace della pistola – specie, a quanto pare, quando si tratta di allontanare il pericolo di una rapina. Ci stiamo riferendo alla particolare vicenda di un ristoratore di Lodi, che si è visto negare dal Tar della Lombardia il rinnovo del porto d’armi originariamente richiesto in quanto “costretto a trasportare ingenti somme di denaro contante e afarmid approcciarsi a realtà interessate da episodi di criminalità”. La risposta delle autorità giudiziarie, una volta tradotta dal legalese, è tranquillamente riassumibile in tre parole – “Usi il Pos”.
La tesi impugnata dal nostro protagonista è semplice: trattandosi di un commerciante che, stando a quanto lasciato trapelare, ricoprirebbe incarichi di amministrazione in più società, il porto d’armi sarebbe necessario a difendersi dai potenziali rapinatori attirati dagli incassi che portava con sé. Per carità, immaginiamo che sentirsi un salvadanaio con le gambe sia tutt’altro che piacevole, ma il Tar ha giustamente fatto notare che le soluzioni sono molteplici, efficienti e a portata di mano. Una su tutte, il Pos.
[...] la richiesta del ristoratore fu già respinta nell’ormai lontano 2020 dalla Prefettura di Lodi sulla base di un parere della Questura locale; mentre in questo caso a negare il rinnovo del porto d’armi è stato lo stesso presidente del Tribunale amministrativo regionale, Antonio Vinciguerra, che ha preso la propria decisione “in ragione dell’assenza di una particolare esposizione a rischio da parte dell’istante nell’esercizio delle proprie attività e della possibilità, in capo allo stesso, di evitare lo spostamento di denaro contante servendosi di mezzi di pagamento informatizzato”.
In altre parole, l’utilizzo del Pos permetterebbe (ovviamente) di ridurre la quantità di denaro contante e i rischi evidentemente collegati al suo spostamento. Tanto più che, come viene precisato nel testo della sentenza, “il porto e la detenzione delle armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto, rappresentando invece un’eccezione al normale divieto” e in particolare “ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola per uso di difesa personale, oltre ai requisiti di affidabilità e di buona condotta, occorre che l’autorità competente ritenga sussistere il ‘dimostrato bisogno’ dell’arma per il richiedente al fine di proteggersi da una situazione di oggettivo pericolo”.
“Oggettivo pericolo” che, secondo la lettura delle autorità giudiziarie, non è stato riconosciuto: la zona abitualmente frequentata dal ristoratore, il Lodigiano per l’appunto, non presenterebbe infatti “motivi di particolare allarme” e i timori per la propria incolumità “rivestono un valore solamente astratto e ipotetico”. [...]
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