La Corte di Cassazione, con due sentenze (sentenza numero 30364/2011 e 980/2014) si è occupata di una questione singolare e cioè se la moglie possa rifiutare di avere un rapporto sessuale se “il marito puzza” aggiungendo che se questi dovesse insistere rischierebbe una condanna penale.
Il caso approdato alla Corte di Cassazione è quello di un pastore siciliano restio all’uso della doccia e solito fare sesso con la moglie appena rientrato dal pascolo delle pecore senza provvedere a curare, sia pure sommariamente, la propria igiene.
L’uomo era stato prosciolto dalla Corte di Appello di Catania in quanto scrivono i giudici “pur essendo la moglie contraria ai rapporti sessuali perchè il marito era solito consumarli al rientro della propria attività di pastore senza praticare alcuna igiene e pulizia del proprio corpo, finiva poi per accettarli volontariamente”.
Però il pastore immobilizzava le mani della moglie e procedeva al rapporto sessuale “senza aderire affatto alle richieste del coniuge di effettuare la necessaria igiene corporale”. In primo grado il pastore era stato condannato a nove anni di reclusione, nel 2007 dal Tribunale di Caltagirone che aveva considerato stupro la costrizione della donna a subire rapporti sessuali e ciò per lunghi anni, dal febbraio 1992 all’agosto del 2006.
La Corte di Appello aveva ridotto la condanna ad appena due anni ritenendolo colpevole solo di maltrattamenti, eliminando la violenza sessuale. La Corte di Cassazione veniva investita della questione a seguito del ricorso proposto dalla Procura Generale della Corte di Appello di Catania.
La Corte di Cassazione, ha ritenuto che il cattivo odore può ben considerarsi motivo valido a legittimare il rifiuto di rapporti intimi. E se il partner insiste rischia di rispondere di violenza sessuale, reato, previsto dall’art articolo 609 bis c.p. che punisce con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.
Infatti, insistere e pretendere il rapporto sessuale quando la propria compagna non sopporta i cattivi odori e rifiuta di avere un rapporto se prima non ci si lava a dovere, vuol dire negare la libertà sessuale dell’altro ed integra la fattispecie delittuosa dell’art. 609 bis del codice penale.
La peculiarità del dissenso, osservano infatti i supremi giudici nella sentenza 30364, censurando i giudici della Corte di Appello di Catania, non elimina il dissenso medesimo, per cui i rapporti sessuali, laddove imposti con la forza dell’uomo erano e restavano violenti.
I giudici della Corte di Appello di Catania, quindi, dovranno rivedere la propria sentenza, uniformandosi al principio stabilito dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito che il rifiuto di rapporti sessuali può essere giustificato dai cattivi odori derivanti dalla mancanza di igiene del partner il quale, se insiste, rischia una condanna per il reato di violenza sessuale previsto e punito dall’art articolo 609 ter c.p. con pene alquanto severe.
I mariti ma anche le mogli sono avvisati : prima di avere un rapporto sessuale è bene passare dalla doccia soprattutto in estate quando il caldo favorisce l’acuirsi del problema.