Maria Antonietta Calabrò per https://www.huffingtonpost.it
Il finanziere Raffaele Mincione, coinvolto nella compravendita del famoso palazzo di Londra di Sloane Ave con la Segreteria di Stato della Santa Sede (per cui è in corso il dibattimento in Vaticano) ha chiesto con una serie di ricorsi al Corte d’appello e alla Corte dei reclami penali che gli venissero sboccati i conti svizzeri posti sotto sequestro da un anno e che la Nzz (Neu Zurcher Zeitung) ha quantificato in circa 60 milioni di euro.
Mincione, rappresentato dagli avvocati Miriam Mazou e Rocco Taminelli, ha chiesto che i conti gli venissero sbloccati perché “il contestato sequestro non gli permetterebbe di far fronte alle sue spese personali e familiari. Egli non potrebbe rimborsare prestiti personali o relativi a società, le quali si vedrebbero anche rifiutare partenariati e finanziamenti, nonché aperture di conti bancari, dovendo persino chiudere relazioni esistenti. A causa del contestato sequestro, l’insorgente soffrirebbe inoltre di un incontestabile e importante danno d’immagine e reputazionale”.
Insomma, Mincione ammette che intorno a lui si è steso un cordone sanitario di tipo finanziario in molti paesi. Ma la Corte dei reclami penali nella sentenza relativa al fascicolo RR.2021.144 pubblicata sul sito on line del Tribunale penale federale il 3 gennaio 2022 ha stabilito che “senza approfondire l’esistenza e l’entità degli impegni finanziari invocati, per i quali sono stati presentati dei documenti, occorre rilevare che il ricorrente non ha prodotto documentazione che possa permettere a questa Corte di verificare se lo stesso non disponga di altri beni per ovviare alle sue asserite difficoltà economiche.
Dagli atti dell’incarto non è assolutamente chiaro quali siano i redditi e il patrimonio dell’interessato. A queste condizioni, risulta impossibile per questa Corte valutare se esiste o meno un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della giurisprudenza sopraccitata”.
Al contrario, secondo la Corte , “da quanto precede occorre concludere che i valori sequestrati potrebbero essere confiscati in quanto provento diretto dei reati contestati (dal Vaticano, ndr) al ricorrente, anche se in definitiva occorre comunque attendere l’eventuale decisione di confisca estera per valutare, in quel momento, la natura della misura”.
stabile di sloane avenue londra
Il Ministero pubblico della Confederazione svizzera (una sorta di Procura generale dello stato elvetico) ha del resto “già individuato numerose operazioni intervenute sul conto litigioso (cioè oggetto del contenzioso con il Vaticano, ndr) che potrebbero essere direttamente legate ai fatti contestati al ricorrente”. Cioè che denari detenuti sul conto in questione derivano dall‘affare di Londra. Inoltre i Promotori vaticani hanno affermato che nel procedimento estero risultano contestati a Mincione “reati in relazione ai quali lo stesso ha conseguito profitti di ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro”. Quindi un sequestro di 60 milioni risulta, secondo i giudici, proporzionato allo stato degli atti.
Le sentenze sfatano anche un altro mito e cioè che in Vaticano a causa del peculiare assetto istituzionale (con il Papa al vertice dello Stato e del potere legislativo e giudiziario) non esistano i principi del giusto processo. Ciò secondo la Corte dei reclami è dimostrato dalla ordinanza del 6 ottobre 2021, presa dal Tribunale presieduto da Giuseppe Pignatone, che ha rinviato gli atti al Promotore di giustizia anche nei confronti di Mincione per stabilire un nuovo eventuale rinvio a giudizio.
stabile di sloane avenue londra
Quanto ai quattro documenti relativi al procedimento firmati dal Pontefice, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza solo nel luglio 2021 e che attribuiscono ampi poteri ai Promotori di giustizia (i cosiddetti Rescripta di Papa Francesco), la difesa di Mincione (secondo un’altra sentenza che respinto un ulteriore ricorso di Mincione pubblicata il 28 dicembre 2021 dalla Corte d’appello del Tribunale svizzero) non è stata in grado di provare di aver “tentato di accedere agli atti dell’incarto del procedimento vaticano durante le differenti fasi dell’inchiesta e che delle richieste in tal senso siano state respinte dalle autorità preposte, oppure che i suddetti documenti papali siano volutamente stati tenuti nascosti”.
La sentenza che ha dato torto a Mincione aggiunge inoltre una annotazione importante che spazza via tutte le obiezioni .”Per inciso, il codice di procedura penale della Città del Vaticano si fonda sul codice di procedura penale italiano del 1913, il quale prevede – come prevede anche il codice di diritto processuale svizzero – la possibilità di consultare e ottenere copie degli atti dell’incarto durante i differenti stadi di un procedimento penale”. Quindi, se le carte non sono state prodotte è mancata “la dovuta diligenza“ da parte della difesa di Mincione.
C’è infine la questione relativa alla violazione dei principi della Cedu, Corte europea dei diritti umani. “Sulla scorta dei documenti papali summenzionati - si legge nella sentenza - l’istante adduce che il procedimento all’estero violerebbe elementari principi procedurali o presenterebbe gravi lacune o altre gravi deficienze, in particolare che la Città Stato del Vaticano non rispetterebbe il principio della separazione dei poteri” e inoltre “non beneficia delle minime garanzie di un processo equo”. Ma dal momento che queste pretese violazioni possono essere invocate solo da un soggetto che si trovi nello Stato che richiede l’assistenza giudiziaria svizzera, la corte d’appello le “bolla“ come “ai limiti della temerarietà e questo modo di agire dilatorio non può trovare protezione”.