LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA HA RESPINTO I RICORSI DELLA PROCURA DI PADOVA E DEL VIMINALE, CHE SI ERANO OPPOSTI ALLA VALIDITÀ DEI CERTIFICATI DI NASCITA CON “DOPPIO COGNOME” DEI FIGLI DI MAMME GAY, TRASCRITTI DAL COMUNE DI PADOVA – PER I GIUDICI, SULLA QUESTIONE “SI DEVE PRONUNCIARE LA CORTE COSTITUZIONALE”. UNA MEZZA VITTORIA PER LE MAMME ARCOBALENO – IN REALTÀ LA CONSULTA HA RIPETUTAMENTE CAZZIATO IL PARLAMENTO PERCHÉ NON È STATO IN GRADO DI APPROVARE UNA LEGGE SUL TEMA…
(ANSA) - VENEZIA, 10 LUG - La corte d'Appello di Venezia non ha accolto i ricorsi della Procura di Padova e del Ministero dell'interno contro la validità dei certificati di nascita con 'doppio cognome' dei figli di mamme gay, ritenendo opportuno che sulla questione "si pronunci la Corte Costituzionale".
Pur in assenza di un giudizio sul merito, quindi, è un altro passo favorevole alle mamme arcobaleno del Veneto le quali, in assenza di una apposita legge, chiedono da oltre un anno che sia la Consulta ad esprimersi sulla legittimità degli atti d'anagrafe trascritti dai Comuni, in questo caso da quello di Padova.
UN COPPIA DI GENITORI GAY CON LA FIGLIA
La Corte d'appello di Venezia, terza Sezione Civile, presieduta da Massimo Coltro, ha deciso quindi il rinvio della causa all'udienza del 23 dicembre 2024. I reclami sui quali doveva esprimersi erano quelli avanzati prima dalla Procura di Padova, poi dal Ministero dell'interno, contro l'ordinanza del Tribunale di Padova favorevole alle mamme arcobaleno, che il 5 marzo scorso aveva giudicato inammissibili i ricorsi.
Tra i motivi, il principale era che la rettificazione su atti "influenti sullo statuto delle persone" - sosteneva il Tribunale - non poteva avvenire contro l'atto dell'anagrafe, ma doveva riferirsi alle diverse azioni di status del minore, che vanno percorse con rito ordinario.
Nel frattempo, l'1 luglio, è intervenuta una nuova ordinanza sul caso di bimbi con due mamme: quella del Tribunale di Lucca, che a sua volta ha investito del tema la Consulta, evidenziando il contrasto con gli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 comma 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu).
Una ordinanza richiamata espressamente dai giudici dell'Appello secondo i quali, essendo la questione di costituzionalità sollevata in modo analogo a quella del giudizio di reclamo in esame, è corretto attendere la decisione della Corte Costituzionale. (ANSA).