A SUA INSAPUTA - LA DIFESA DI RUBY CHIEDE DI SOLLEVARE UNA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ALLA CONSULTA PER LA "CRITICITÀ" DELLE NORME SULLA CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI: LA RAGAZZA, COME ACCADE AI CITTADINI COMUNI CHIAMATI A TESTIMONIARE NEI PROCESSI, NON SAPEVA DI ASSUMERE LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE DURANTE LA SUA TESTIMONIANZA (CHE POTEVA COMPORTARE, COME POI AVVENUTO NEL PROCESSO RUBY TER, L'ACCUSA DI CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI)…
Da www.ansa.it
I giudici di Milano devono sollevare una questione di illegittimità costituzionale alla Consulta per la "criticità" delle norme sulla corruzione in atti giudiziari. Lo ha chiesto la difesa di Karima El Mahroug nel processo 'Ruby ter' a carico della giovane, di Silvio Berlusconi e di altri 27 imputati. Per Jacopo Pensa, difensore dell'ex Rubacuori, la ragazza, come accade ai cittadini comuni che sono chiamati a testimoniare nei processi, non sapeva di assumere la qualifica di pubblico ufficiale durante la sua testimonianza nel caso Ruby.
All'inizio dell'udienza dedicata ai primi testimoni del dibattimento, l'avvocato Pensa ha sollevato la questione dell'"automatismo" che c'è tra il testimone che deve deporre e la qualifica di "pubblico ufficiale", che poi può comportare, come nel caso Ruby ter, l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Secondo l'accusa, infatti, in questo procedimento l'ex premier avrebbe pagato i testi, tra cui la stessa Ruby (imputata per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza) e molte 'olgettine', per dire il falso sulle serate a luci rosse ad Arcore.
Tuttavia, ha fatto notare il legale, quando un teste si siede e legge il giuramento prima di deporre, non viene informato di essere in quel momento un pubblico ufficiale. "C'è un problema - ha chiarito - di riconoscibilità delle norme, se il non dover mentire è un precetto naturale insito nell'animo umano, non è insito il precetto costruito dall'uomo che regola il reato". E una "persona che nulla sa di legge e non viene informata, non può sapere di essere pubblico ufficiale, ci deve essere un dovere di renderla edotta". E quindi la "vendita della funzione" con la presunta testimonianza falsa "non c'è, perché il teste non sa di essere pubblico ufficiale".
Le norme sulla corruzione in atti giudiziari (tre articoli in particolare), dunque, per la difesa di Ruby violano alcuni principi costituzionali (come quello di uguaglianza, tra teste informato e teste inconsapevole), ma anche l'articolo 7 dell'ordinamento europeo che regola "il dovere di informazione chiara, precisa, accessibile, secondo il principio del 'nulla pena sine lege".
All'istanza di sollevare la questione alla Consulta si sono associati molti difensori e la difesa di Silvio Berlusconi si è rimessa alle valutazioni dei giudici della settima penale. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il Pm Luca Gaglio parleranno nella prossima udienza per contrastare la richiesta del legale di Ruby, mentre l'avvocato Gabriella Vanadia, legale della Presidenza del Consiglio, parte civile, ha spiegato che la questione "è inammissibile e infondata perché le norme sono chiare". Oggi saranno sentiti i primi testi (consulenti tecnici dei Pm) e i giudici quindi decideranno se mandare o meno gli atti alla Consulta nelle prossime udienze.