CORRENTE ALTERNATA – LA RIFORMA CARTABIA È LEGGE, MA COSA CAMBIA? LE NOVITÀ PRINCIPALI RIGUARDANO IL SISTEMA ELETTORALE DEL CSM E LE NOMINE: IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA TORNA A 30 MEMBRI, PER ELEGGERE I QUALI SARÀ INTRODOTTO UN SISTEMA MISTO CHE CONSENTE CANDIDATURE INDIVIDUALI – IL FRENO ALLE COSIDDETTE PORTE GIREVOLI: SARÀ VIETATO ESERCITARE FUNZIONI GIURISDIZIONALI E RICOPRIRE INCARICHI ELETTIVI…
Anna Maria Greco per “il Giornale”
A tre anni dallo scandalo Palamara, la riforma Cartabia dell'ordinamento giudiziario e del Csm si presenta innanzitutto come l'antidoto allo strapotere delle correnti. Se sarà così lo vedremo. Certo, ci sarà un nuovo sistema elettorale misto per scegliere a luglio i togati del prossimo Csm; diverse regole sulle nomine ai vertici degli uffici giudiziari; un freno alle porte girevoli politica-magistratura; un solo passaggio di funzioni tra pm-giudice e viceversa; una stretta agli incarichi fuori ruolo e il «fascicolo personale» per la valutazione dei magistrati. Vediamo le novità.
Elezioni Csm
Torna a 30 membri, 20 togati (2 di Cassazione, 5 pm e 13 giudici), 10 laici, più i 3 componenti di diritto: presidente della Repubblica, primo presidente e procuratore generale della Cassazione.
Il sistema elettorale maggioritario con una quota di proporzionale consente candidature individuali, senza collegamento a liste. In ogni collegio binominale i candidati devono essere minimo 6 e con la parità di genere, anche attraverso un sorteggio per riequilibrare.
Il fattore imprevedibilità dovrebbe rendere più difficili calcoli e spartizioni tra le correnti, soprattutto per i posti proporzionali.
Nomine
Per gli incarichi direttivi e semidirettivi l'assegnazione si decide in base all'ordine cronologico delle scoperture, per impedire le «nomine a pacchetto». Si valorizza la formazione, si aumenta la trasparenza delle selezioni e si prevede l'audizione di almeno di 3 candidati per ogni posto.
Politica-magistratura
Sarà vietato esercitare funzioni giurisdizionali e insieme ricoprire incarichi elettivi e governativi nazionali o locali. Obbligo di aspettativa senza assegni per incarichi locali, nessun cumulo di indennità con lo stipendio da magistrato.
sergio mattarella al plenum del csm
L'eletto non può tornare a funzioni giurisdizionali: se ordinario sarà fuori ruolo presso il ministero, altre amministrazioni ministeriali o l'Avvocatura dello Stato. O potrà assumere funzioni non giurisdizionali in sezioni consultive del Consiglio di Stato, di controllo della Corte dei Conti e al Massimario della Cassazione.
Se amministrativo e contabile sarà collocato a Palazzo Chigi. I non eletti per 3 anni non potranno esercitare nella circoscrizione elettorale né nel distretto dove lavoravano o assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate.
Se vengono da uffici con competenza nazionale, come la Cassazione, non potranno svolgere funzioni giurisdizionali per 3 anni. I magistrati con incarichi direttivi dopo un anno resteranno per un altro anno fuori ruolo, non in posizioni apicali e rientreranno senza incarichi direttivi per 3 anni.
luca palamara foto di bacco (14)
Funzioni
Non è la separazione delle carriere ma sarà consentito un solo passaggio tra pm e giudici nel penale, entro i 10 anni dalla prima sede (escluso il tirocinio). Non varrà per il passaggio al civile o dal civile a pm o alla Pg della Cassazione.
Fuori ruolo
Oggi sono 200, ma il nuovo numero lo stabiliranno i decreti attuativi. Non sarà possibile prima di 10 anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali, né se c'è scopertura nell'ufficio. Tra un incarico e l'altro dovrà esserci un'interruzione. Il limite massimo è ridotto a 7 anni, 10 anni per organi costituzionali, di rilievo costituzionale, di governo.
Valutazioni
Ogni 4 anni fino alla VIIa valutazione il magistrato oggi presenta al Consiglio giudiziario e poi al Csm provvedimenti a campione sull'attività svolta e statistiche sulle attività proprie e comparate a quelle dell'ufficio di appartenenza. Ora ogni anno dovrà essere aggiornato il fascicolo personale delle attività svolte con dati, non valutazioni di merito, seguendo l'iter dei provvedimenti.