SENZA LA GRAZIA, RESTA SOLO GRAZIOLI - IL BANANA TRASFERISCE LA RESIDENZA NEL PALAZZO ROMANO: DOMICILIARI O SERVIZI SOCIALI LI FARÀ NELLA CAPITALE

1. BERLUSCONI: TRASFERITA RESIDENZA A ROMA A PALAZZO GRAZIOLI
Radiocor - Silvio Berlusconi ha trasferito la propria residenza a Roma, in Via del Plebiscito, dove e' Palazzo Grazioli, nel quale il Cavaliere alloggi a e tiene le sue principali attivita' politiche nella Capitale. Lo hanno riferito a Radiocor fonti dell'Anagrafe capitolina. Il cambio di residenza rispetto a quella precedente lombarda, secondo fonti politiche, si inquadra nel ventaglio delle valutazioni che Berlusconi sta compiendo per la esecuzione della condanna (arresti domiciliari o affidamento ai servizi sociali) per frode fiscale a seguito del processo Mediaset-Diritti tv.


2. DISPOSITIVO DELL'ART. 677 CODICE DI PROCEDURA PENALE
Da www.brocardi.it

1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento (1).

2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio (2).

Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimentoo di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabileper ultima (3).

2bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161 (4).

Note

(1) La norma esplicita i criteri di individuazione della magistratura di sorveglianza sotto il profilo della competenza per territorio, richiamando in sostanza quanto già prevedeva l'art. 71 l. 354/1975 (Ordinamento penitenziario).

È importante peraltro osservare che la competenza va stabilita facendo riferimento non già al momento in cui viene emesso il provvedimento, ma al momento della richiesta da parte dell'interessato o della proposta, avanzata dagli uffici della procura, ovvero al momento dell'inizio di ufficio del procedimento promosso su impulso dello stesso magistrato di sorveglianza. Va ulteriormente precisato che, per determinare la competenza, occorre considerare l'istituto di pena in cui il condannato è assegnato, senza considerare eventuali trasferimenti del detenuto per motivi occasionali, cioè per ragioni di giustizia o di transito, in altri istituti di pena.

Anche nel caso in cui, dopo l'instaurazione del procedimento di sorveglianza, l'interessato abbia cessato di essere ristretto in carcere e si sia trasferito in luogo compreso in altra giurisdizione, rimane ferma la competenza originariamente stabilita, per il principio della «perpetuatio iurisdictionis».

(2) Nell'ipotesi, peraltro molto frequente, in cui, all'atto dell'istanza il condannato non sia ancora in stato di libertà, ma si trovi invece agli arresti domiciliari, ricorrerà l'ipotesi prevista dal 677 1 che individua la competenza della magistratura di sorveglianza nel luogo di detenzione. Ove poi l'interessato, dopo la presentazione dell'istanza, abbia riacquistato la libertà, rimarrà comunque ferma la competenza originariamente stabilita, trovando applicazione, nel caso di specie, il già citato principio della «perpetuatio iurisdictionis».

Particolare è la disciplina relativa alla competenza per territorio nel procedimento di sorveglianza dei soggetti sottoposti allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia. Orbene, il domicilio di tali persone deve ritenersi per legge fissato in Roma. Infatti l'art. 12 della legge 15-3-1991, n. 82 (come modificato dalla legge 7-8-1992 n. 356 e successivamente dalla legge 13-2-2001, n. 45), prescrive che i collaboratori di giustizia all'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione debbano eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione e tale commissione, istituita con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia, ha appunto sede in Roma.

(3) In tema di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 l. 354/75) trova applicazione un diverso criterio e d'altra parte con la clausola di salvaguardia «se la legge non dispone diversamente» contenuta nell'art. 677 2, il legislatore sembra proprio che abbia inteso riferirsi a tale istituto. Ai sensi del citato articolo 47, infatti, l'interessato ha l'obbligo di presentare istanza al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il P.M. investito dell'esecuzione e, allorché l'esecuzione non abbia ancora avuto inizio, l'istanza andrà presentata direttamente al P.M. competente, che provvederà alla sospensione dell'esecuzione, prima di trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza per le determinazioni di competenza.

Secondo la prevalente giurisprudenza, la «ratio» di tale deroga nasce proprio dall'esigenza di instaurare un immediato collegamento tra il giudice dell'esecuzione e quello funzionalmente competente a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione. In assenza di norme specifiche relative all'incompetenza per territorio nel procedimento di sorveglianza, ci si dovrà richiamare necessariamente alle norme generali in materia [v. 21] ditalché si deve ritenere che nel procedimento in questione l'incompetenza per territorio potrà essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza.

(4) Comma inserito ex art. 9, c. 4, d.l. 18-10-2001, n. 374, conv. in l. 15-12-2001, n. 438 (Terrorismo internazionale).

 

 

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