1. L’ULTIMO TENTATIVO DI ROBLEDO DI NON FARSI SCHIACCIARE DALLA “MACCHINA DELLA PURGA” E’ UNA LETTERA AL CSM IN CUI RESPINGE LE CONTROACCUSE DI BRUTI LIBERATI 2. MA FINIRA’ COSI’: ROBLEDO SARÀ TRASFERITO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE, IN QUANTO DENUNCIANDO IL SUO CAPO SI È MESSO CONTRO ANCHE ALTRI DUE DIRIGENTI DELLA PROCURA COME ILDA BOCCASSINI E FRANCESCO GRECO. BRUTI LIBERATI VERRÀ ASSOLTO, MA POI NON VERRÀ RINNOVATO A MILANO E QUINDI SE NE ANDRÀ ANCHE LUI 3. OGGI IL CSM DOVREBBE METTERE LA PAROLA FINE ALLA GUERRA AI VERTICI DELLA PROCURA DI MILANO, EMETTENDO UNA PRIMA SENTENZA. C’È FRETTA, PERCHÉ A LUGLIO SI VOTA PER IL NUOVO CSM E LA SITUAZIONE A PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO È ORMAI INSOSTENIBILE
DAGONEWS
Un prossimo Csm potrebbe essere favorevole al denunciante Alfredo Robledo, stimato da Mi (la corrente più garantista delle toghe) che è in ascesa elettorale, e capace di spaccare Unicost, il grande centro dei magistrati. Ma il Listone unico Md-movimenti, facendo asse con la parte di Unicost più "manettara" e verticista, al momento controlla Palazzo dei Marescialli.
Logico dunque che Bruti Liberati si auguri una sentenza immediata con questo Csm e poi speri di ottenere dal prossimo, a fine luglio, la conferma ai vertici della Procura (il suo incarico è in scadenza).
Altrettanto comprensibile che il suo aggiunto Robledo speri di essere ascoltato dal prossimo Csm per opposti motivi.
Che succederà ? I bookmakers di Palazzo Marescialli comunicano a Dagospia quanto segue. Robledo sarà trasferito per incompatibilità ambientale, in quanto denunciando il suo capo si è messo contro anche altri due dirigenti della Procura come Ilda Boccassini e Francesco Greco.
Bruti Liberati verrà assolto, ma poi non verrà rinnovato a Milano e quindi se ne andrà anche lui.
Se dovesse andare così, però la faccenda non finirà qui. Robledo non ha mai fatto mistero con gli amici che non gli importa né di prendere il posto di Bruti né di restare a Milano né di buttarsi in politica o nel sindacato delle toghe. Da bravo napoletano, un posto da procuratore capo in una città possibilmente con il mare gli andrebbe benissimo.
Ma è probabile che non si fermi qui e che tutta la storia finisca alla procura di Brescia, competente per le indagini sui magistrati del distretto milanese.
Qui sotto, pubblichiamo la lettera integrale che ieri Robledo ha spedito al Csm, nel disperato tentativo di essere ancora ascoltato prima del verdetto che potrebbe arrivare oggi.
LA LETTERA DEL PROCURATORE AGGIUNTO ALFREDO ROBLEDO AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Preliminarmente, ritenuto che codesto Onorevole Consiglio deve valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese da ciascuno in sede di audizione, al riguardo lo scrivente intende sottolineare la discrasia tra quanto dichiarato in ordine al preventivo ed espresso consenso che sarebbe stato pronunciato dal Procuratore Aggiunto Alberto Nobili, coordinatore del VII Dipartimento, a rinunciare al coordinamento dell'inchiesta cd. "Ruby" a favore della collega Boccassini, (così come univocamente riferito dalla stampa nazionale) e quanto effettivamente accaduto.
Invero, è invece noto in via diretta allo scrivente che il collega Nobili non è mai stato interpellato sul punto, né richiesta la sua opinione. Il collega Nobili venne meramente informato della decisione che era già stata presa dal Procuratore, della quale si limitò a prendere atto senza interloquire o commentare in alcun modo. E' stata quindi resa al Consiglio Superiore una dichiarazione del tutto difforme dall' effettivo svolgimento dei fatti.
Richiedo, pertanto, l'audizione in via urgente del collega Nobili al riguardo. Con riferimento alla nota trasmessa a codesto Onorevole Consiglio dal Procuratore della Repubblica di Milano in data 12 maggio 2014, osservo quanto segue.
In relazione ai rilievi di cui al punto l:
- Con riferimento al paragrafo 4 preliminarmente rilevo che il richiamo al punto 8c dei vigenti "Criteri di organizzazione degli Uffici" è da ritenersi erroneo, dal momento che disciplina l'assegnazione delle notizie di reato a carico di ignoti per rapine e per le ipotesi di clonazione ed illecito utilizzo di carte di credito, di carte di pagamento e di documenti che abilitano al prelievo di denaro.
In realtà va richiamato il punto 8a dei citati criteri, ove si disciplina l'ipotesi di indagini che richiamano "competenze concorrenti". A giudizio di chi scrive tale locuzione ha necessariamente riferimento a competenze il cui concorrere si verifichi sul piano concreto, non potendo essere qualificate "concorrenti" sulla base di una iniziale iscrizione al REGE, alla quale non conseguano fatti reato ad essa corrispondenti.
Nello specifico caso concreto, tutte le emergenze d'indagine hanno escluso ogni riferimento a fatti reato relativi alla competenza specializzata della DDA, trattandosi invece, esclusivamente di fatti reato di competenza specializzata del II Dipartimento, come si evince con palmare evidenza dalla lettura dei relativi capi di imputazione, che si allegano.
La deroga ai criteri di assegnazione degli affari deve essere adeguatamente motivata, con indicazione espressa delle ragioni che la giustificano, come previsto dal punto 65.3 della circolare sulla formazione delle tabelle degli Uffici Giudiziari per il biennio 2006/2007 del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché dal punto 3.1a e dal punto 3.2 della Risoluzione del CSM del 12 luglio 2007 in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero.
Richiamo le considerazioni già espresse nell' esposto del 12 marzo 2014: "Con riferimento al punto 6-b dei Criteri di organizzazione, titolato "Criteri generali di distribuzione degli afiari ", è prevista. ove emerga immediatamente la riferibilità della notizia di reato a un Dipartimento specializzato, la diretta trasmissione di tale notizia da parte dell 'Ufficio Ricezione Atti, ovvero dali 'Ufficio Protocollo al Procuratore aggiunto coordinatore del Dipartimento specializzato cui attiene la notizia di reato.
Tale obbligo incombe anche sul Procuratore aggiunto che individui la competenza specializzata di altro Dipartimento. E' altresì previsto che. nel caso di provvedimenti di stralcio o di passaggio ad altro registro, i fascicoli cosi formati rimarranno assegnati al Sostituto che ha disposto lo stralcio, ad eccezione di fattispecie di competenza specializzata di altri Dipartimenti, che devono essere trasmesse all'Aggiunto Coordinatore per la riassegnazione.
Non è inopportuno richiamare il paragrafo 64.1 della circolare sopra citata, secondo il quale l'organizzazione del lavoro deve essere ispirata dal criterio della specializzazione ⢠Con riferimento al paragrafo 5, premesso che si tratta di documentazione relativa a corrispondenza interna, la cui produzione a codesto Onorevole Consiglio appariva ed appare assolutamente indispensabile per la comprensione delle circostanze riferite nelI'esposto, deve rilevarsi come l'apposizione degli omissis con le relative modalità , non hanno consentito l'individuazione del procedimento da patte di alcuno, né risulta in atti alcuna ripercussione, neppure lieve, sulle indagini in corso al momento, come si evince dal tenore delle conversazioni intercettate e dalla piana e completa esecuzione delle misure cautelari in atti.
- Con riferimento al paragrafo 9, mi limito a rilevare che il collega D'Alessio mi ha sempre riferito solo ed esclusivamente di fatti concernenti reati contro la Pubblica Amministrazione, come pure mi ebbe a confermare il collega Gittardi. La mia richiesta di visionare gli atti d'indagine nasceva dalla esigenza di avere una visione completa degli stessi, anche con riferimento ai nastri relativi alle intercettazioni telefoniche ed ambientali che non fossero state trascritte, sia pure parzialmente, e che comunque non mi sono mai state messe a disposizione.
- Con riferimento al paragrafo 10, lasciando al Procuratore le sue considerazioni di carattere generale, è doveroso precisare che per indagini importanti è stata delegata la Sezione dei Carabinieri in sede, nonché il Reparto Operativo dei Carabinieri di Milano, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri ed Nucleo Tutela Patrimonio Artistico Carabinieri.
Certamente non numerose sono state le deleghe alla Polizia di Stato dal momento che essa, sino a qualche mese fa, non aveva una struttura investigativa dedicata alle indagini in ordine ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, nè ai reati edilizi ed ambientali, che costituiscono le materie specializzate del Il Dipartimento.
Devo anche precisare di non aver mai avuto alcun contrasto con il dirigente della Squadra Mobile di Milano dott. Alessandro Giuliano, che peraltro ho incontrato pochissime volte. La Sezione di P.G. della Guardia di Finanza in sede è di fatto completamente assorbita dalle deleghe, "ratione rnateriae", del I Dipartimento.
Con riferimento, poi, al presunto doppio pedinamento, confermo non essere mai avvenuto, come espressamente affermato e documentalmente provato nella nota del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano prot. 0280238/14 del 14 maggio 2014, che allego in copia, insieme alla mia richiesta al riguardo, nella quale si esclude che siano mai avvenuti episodi di sovrapposizione operativa al riguardo, come risulta anche dai rapporti di servizio "negativi", che vengono redatti nel caso in cui l'incontro da monitorare non abbia avuto luogo.
In relazione ai rilievi di cui al punto 3: Devo precisare di non aver mai affermato la necessita della iscrizione dell'On. Formigoni, come può agevolmente verificarsi dal tenore dell'esposto e degli atti successivamente da me depositati. Certamente, invece, il c. I dell'art. 335 c.p.p. prescrive la immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato dal momento in cui risulta il nome della persona indagata.
Non è inopportuno ricordare che, ai sensi del C. II dell'art 405 c.p.p., il termine di sei mesi in ordine alla durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Alla luce dei verbali delle dichiarazioni di persone informate sui fatti nel procedimento penale citato, prodotte dallo scrivente, oltre che dalla motivazione del provvedimento di intercettazione in atti redatto dalla collega Pedio, appare evidente che talune delle iscrizioni che vennero effettuate nel mese di luglio 2012 avrebbero dovuto essere effettuate invece nel luglio 2011.
Invero, le dichiarazioni sopra richiamate descrivono specifici fatti reato di corruzione, attribuendoli a soggetti ben individuati.
Milano, 19 maggio 2014
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.
Alfredo Robledo
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