MA VI RENDETE CONTO? LE MISURE DI SICUREZZA ANTICORONAVIRUS POSSONO ESSERE MANTENUTE FINO AL 31 LUGLIO: IN CASO DI NECESSITÀ PREVISTI STOP A TRASPORTI E STRADE CHIUSE. ESERCITO CON COMPITI DI PUBBLICA SICUREZZA- AI PREFETTI È ASSEGNATO IL POTERE DI AVVALERSI DELLE FORZE ARMATE – LE MISURE SARANNO ESAMINATE OGGI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL TWEET DI IACOBONI
— jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) March 24, 2020
PAOLO RUSSO, GIANLUCA PAOLUCCI per lastampa.it
Esercito con compiti di pubblica sicurezza, poteri ampliati a Regioni e Comuni per adottare o rimuovere provvedimenti emergenziali, la data del 31 luglio come termine di validità delle misure. Sono i contenuti di una bozza di decreto legge attualmente allo studio di Palazzo Chigi. Le misure saranno esaminate dal Consiglio dei ministri convocato per oggi, 24 marzo, alle 14.
All’articolo uno, il decreto prevede che le misure siano adottate per periodi predeterminati, di durata non superiore ai 30 giorni ciascuno, reiterabili e modificabili «anche più volte fino al 31 luglio 2020».
L’elenco delle misure – chiusura di scuole, musei, parchi, attività commerciali, limitazioni ai movimenti delle persone per citarne alcune, ricalca i contenuti dei decreti del presidente del consiglio dei ministri emessi finora.
controlli in stazione a milano 2
Le lettere “b” e “o” del comma 2 dell’articolo 1 disegnano in caso di necessità uno scenario da incubo: quello della chiusura al pubblico delle strade urbane e della sospensione di qualsiasi forma di trasporto, pubblica e privata. Nella bozza si prevede infatti «la possibilità di disporre o affidare alle competenti autorità statali e regionali, la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo (…) nonché di trasporto pubblico locale».
All’articolo 3, è previsto l’ampliamento dei poteri di Regioni e Comuni per «introdurre o sospendere», nei rispettivi territori di competenza, le misure elencate all’articolo 2 a fronte di particolari esigenze territoriali. Gli enti locali potranno in sostanza anche decidere autonomamente di restringere o allentare le misure, fatta salva la conferma del governo – per le Regioni – o delle Regioni – per i Comuni.
controlli in stazione a milano
L’articolo 4 inasprisce i controlli, ma nella bozza visionata da La Stampa è cancellato il riferimento al fermo amministrativo dell’auto per i trasgressori. Sono previste invece multe fino a 4000 euro e chiusure fino a un mese per gli esercizi commerciali che dovesse infrangere i divieti.
Ai prefetti – informando preventivamente il ministero del’Interno – è assegnato il potere di avvalersi delle forze armate per «assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento», con qualifica di agente di pubblica sicurezza.
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