Da lastampa.it
Automobilista sanzionato per eccesso di velocità grazie all’occhio elettronico dell’autovelox. A rimettere tutto in discussione è però un dettaglio non secondario: la mancata prova relativa alla taratura e all’omologazione. Su questo fronte, difatti, non può bastare la generica attestazione – apparecchio debitamente omologato e revisionato – messa nero su bianco dagli agenti (Cassazione, ordinanza n. 11776/20, sezione sesta civile, depositata il 18 giugno).
Risale a oltre nove anni fa il controllo che ha beccato l’automobilista a violare i limiti di velocità. Decisivo il dato fornito dall’autovelox. A mettere in discussione la solidità di quel dato è però la mancata prova su omologazione e taratura dell’apparecchiatura. Su questo punto è centrato il ricorso in Cassazione proposto dal difensore dell’automobilista, ricorso che è sufficiente per mettere in discussione la decisione con cui in Tribunale, confermando il pronunciamento del Giudice di Pace, era stata sancita la legittimità della contravvenzione.
In particolare, il legale premette che è fondamentale «la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità» e osserva che, in questo caso, si è riconosciuta «rilevanza probatoria alla generica attestazione “debitamente omologata e revisionata”» apposta dagli agenti «in relazione all’obbligo circa la taratura e l’omologazione dell’autovelox».
Invece, «tale attestazione, priva di alcuna indicazione in merito alla omologazione ed alla data della prescritta verifica periodica dell’apparecchiatura» non è sufficiente, sempre secondo il legale, «ai fini dell’affidamento sul regolare funzionamento della strumentazione utilizzata», e quindi non può porre in capo all’automobilista «l’onere di fornire la prova del malfunzionamento» dell’apparecchio.
Le osservazioni proposte dal legale sono ritenute corrette, poiché, spiegano i Giudici della Cassazione, «la dicitura che l’apparecchiatura era “debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura» che sono state individuate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/15.
Proprio alla luce della decisione della Consulta si è stabilito che «tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura» e si è chiarito che «in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate».
Ciò significa che la posizione dell’automobilista dovrà essere nuovamente esaminata in Tribunale, dove i giudici dovranno appurare se siano state effettuate le necessarie verifiche sull’autovelox, non potendo essere sufficiente, in questa ottica, l’annotazione degli agenti.