NON SI PUÒ METTERE IN ATTESA LA SALUTE – TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI NEI TEMPI STABILI PER LEGGE: CONTROLLATE SEMPRE L’IMPEGNATIVA DEL MEDICO CHE È TENUTO A INDICARE I TEMPI CLINICI IN CUI VA FATTA ESEGUITA LA VISITA SPECIALISTICA - SI PASSA POI ALLA PRENOTAZIONE CHE DEVE ESSERE GARANTITA IN BASE ALL’URGENZA. RICORDATE CHE NON CI POSSONO PIÙ ESSERE LISTE SOSPESE E NON SI POSSONO BLOCCARE LE PRENOTAZIONI. SE IL SERVIZIO SANITARIO NON RIESCE A GARANTIRE LA PRESTAZIONE, È UN DIRITTO CHIEDERE ALLA ASL DI INDIVIDUARE UNA STRUTTURA PUBBLICA O CONVENZIONATA SENZA COSTI AGGIUNTIVI…
Estratto dell’articolo da “Salute - Corriere della Sera”
LISTE D ATTESA - SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO
Quanto bisogna aspettare per fare una visita specialistica, degli accertamenti oppure un intervento chirurgico? Come ottenere la prestazione nei tempi stabiliti per legge? In caso di sforamento dei tempi massimi di attesa nel Pubblico, come si attiva il «percorso di tutela»? Che cosa fare se, al momento della prenotazione, ci dicono che le agende sono «chiuse» o le liste «bloccate»?
Ecco cosa sapere per far valere i propri diritti, in base alle norme in vigore.
Innanzitutto, va ricordato che quando il medico prescrive visite specialistiche e accertamenti sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale è tenuto a specificare, oltre al problema di salute che motiva la sua richiesta («quesito diagnostico»), anche se si tratta di una prestazione che va eseguita per la prima volta oppure di un controllo (si veda il box in alto) . Nel caso di «primo accesso», il dottore ha l’obbligo di indicare sempre, nell’apposita area «priorità prescrizione», la lettera («U», «B», «D» oppure «P») che corrisponde ai tempi clinici in cui va fatta la prestazione, per cui il Cup è tenuto a prenotarla entro quella data. […]
LISTE D ATTESA - SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO
Con la lettera «U» (Urgente) si ha diritto a ottenere la prestazione entro 72 ore; se è indicata la «B» (Breve), la prestazione va fatta entro 10 giorni; con la lettera «D» (Differibile) la visita specialistica va eseguita entro 30 giorni, gli esami diagnostici (Tac, elettrocardiogramma, ecc) entro 60 giorni; con la «P» (Programmata) la prestazione va fatta entro 120 giorni.
Bisogna poi prenotare. Se la prima data disponibile per la visita o l’esame va oltre i tempi indicati dalla classe di priorità assegnata, è un diritto chiedere alla Asl di individuare una struttura pubblica o convenzionata in cui la prestazione sia eseguita nei tempi
LISTE D ATTESA - SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO
[…] senza costi aggiuntivi
Va però tenuto presente che la «garanzia» decade se si rinuncia alla prima disponibilità offerta nel rispetto dei tempi perché si desidera prenotare presso una struttura specifica.
Che cosa fare, invece, se al momento della prenotazione ci dicono che le liste sono «bloccate» e sono sospese le prenotazioni? La nuova legge in vigore dal primo agosto (numero 107/24, art. 3 comma 9) ribadisce che è «fatto divieto alle aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere le attività di prenotazione». Si può chiedere, quindi, il ripristino dell’attività di prenotazione o di effettuare la prestazione nei tempi previsti, in regime di libera professione a carico del Servizio sanitario.
LISTE D ATTESA - SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO
Quanto ai ricoveri, al momento dell’inserimento in lista d’attesa per l’intervento chirurgico, si ha diritto a sapere la classe di priorità assegnata e i tempi massimi di attesa per l’operazione. Quattro le classi di priorità, che corrispondono ad altrettante attese massime, stabilite in base alle condizioni di salute: «A» ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che possono aggravarsi rapidamente; «B» entro 60 giorni; «C» entro 180 giorni, «D» entro 12 mesi.