LE NAVI DELLE ONG SBARCHINO A CASA LORO – IL TRIBUNALE DEI MINISTRI ARCHIVIA LE ACCUSE NEI CONFRONTI DI SALVINI PER AVER NEGATO LO SBARCO AI 65 MIGRANTI CHE SI TROVAVANO A BORDO DELLA NAVE TEDESCA ALAN KURDI: "OBBLIGHI SOLO PER LO STATO DI BANDIERA" – ORA LE MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO POTREBBERO ACCRESCERE LA SODDISFAZIONE DELL'EX MINISTRO
Giovanni Bianconi per il “Corriere della sera”
La responsabilità di assegnare un «porto sicuro» alle navi con i profughi soccorsi in mare spetta allo «Stato di primo contatto», che però non è sempre facile individuare. Tuttavia, volendo seguire «alla lettera» le indicazioni che si possono ricavare da Convenzioni e accordi, «lo Stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio»; dunque se un' imbarcazione che ha raccolto i naufraghi batte bandiera tedesca, è alla Germania che deve rivolgersi per ottenere l' approdo.
Così ritiene il tribunale dei ministri di Roma, che anche per questo motivo, il 21 novembre, ha archiviato le accuse di omissione di atti d' ufficio e abuso d' ufficio nei confronti dell' ex ministro dell' Interno Matteo Salvini e del capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, per aver negato lo sbarco ai 65 migranti che si trovavano a bordo della nave tedesca Alan Kurdi, della Ong Sea Eye, nell' aprile scorso.
matteo salvini foto di bacco (3)
«L' assenza di norme di portata precettiva chiara applicabili alla vicenda - hanno scritto i giudici Maurizio Silvestri, Marcella Trovato e Chiara Gallo - non consente di individuare, con riferimento all' ipotizzato, indebito rifiuto di indicazione del Pos ( Place of safety ), precisi obblighi di legge violati dagli indagati, e di conseguenza di ricondurre i loro comportamenti a fattispecie di rilevanza penale».
Niente reati quindi, e niente processo. Qualche giorno fa Salvini aveva esultato alla notizia dell' archiviazione: «Finalmente un tribunale riconosce che bloccare gli sbarchi non autorizzati non è reato»; ora le motivazioni del provvedimento potrebbero accrescere la sua soddisfazione. Oltre a stabilire la responsabilità dello Stato di appartenenza della nave che ha soccorso i profughi, infatti, il tribunale romano aggiunge che quando - come nel caso della Alan Kurdi, e come spesso accade - le coste di quel Paese sono troppo lontane, «la normativa non offre soluzioni precettive idonee ai fini di un intervento efficace volto alla tutela della sicurezza dei migranti in percolo». Le leggi sono inadeguate, e tutto è rimesso a «una concreta e fattiva cooperazione tra gli Stati interessati che, fino a oggi, è di fatto scritta solo sulla carta».
L' interpretazione di norme e regolamenti, però, sembra tutt' altro che scontata. E difficilmente il provvedimento del tribunale porrà fine a denunce e inchieste. Come dimostra la richiesta della Procura di Roma, che aveva sollecitato i giudici ad archiviare il fascicolo con motivazioni ben diverse. Secondo le conclusioni del pm Sergio Colaiocco (avallate dai procuratori aggiunti Michele Prestipino, Paolo Ielo e Francesco Caporale), una volta interpellata l' Italia aveva l' obbligo di conce-dere il Pos, in forza della Convenzione di Amburgo. Ma non il ministero dell' Interno (e dunque Salvini), bensì la Guardia costiera, che fa capo al ministero delle Infrastrutture. Il quale con un atto del 2015 ha delegato la pratica al Viminale per accelerare le procedure: ma ciò non fa venire meno la propria responsabilità, e le eventuali omissioni.
la nave alan kurdi della ong sea eye soccorre migranti
Nel caso della Alan Kurdi, Salvini fece scrivere a Piantedosi una direttiva di divieto d' ingresso e transito nelle acque italiane che per i pm «appare in contrasto con più di una disposizione di legge».
Tuttavia per contestare l' abuso d' ufficio serve un «dolo intenzionale» mirato a provocare danni a terzi, mentre l' ex ministro e il suo capo di Gabinetto avevano altri intenti. Di qui la richiesta di archiviazione per ragioni del tutto differenti da quelle del tribunale: l' illecito di Salvini ci fu, senza però rientrare nei reati di omissione o abuso d' ufficio.
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