IL GRUPPO ESPRESSO SCHIERATO COME UN SOL SCALFARI IN DIFESA DI BELLA NAPOLI - MICHELE AINIS: “LA COSTITUZIONE VIETA ESPRESSAMENTE DI INDAGARE, INTERCETTARE O ARRESTARE UN PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, E CIÒ VALE ANCHE PER I MINISTRI (COME ERANO CONSO E MANCINO ALL’EPOCA). ALTRIMENTI IL POTERE GIUDIZIARIO FINIREBBE PER SCAVALCARE LE ISTITUZIONI” - CERTO CHE PERÒ, SULLE INTERCETTAZIONE DEL PREMIER BANANA, NESSUNO DICEVA NIENTE, ANZI…
Michele Ainis per "l'Espresso"
Domenica 8 luglio Eugenio Scalfari, sulle colonne di "Repubblica", ha puntato l'indice contro gli abusi della procura di Palermo, in relazione all'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. Anzi: contro il Grande Abuso, l'intercettazione telefonica nei riguardi del presidente Napolitano. E ha accompagnato la denuncia con un moto sbalordito, per il silenzio dei costituzionalisti, degli addetti ai lavori. Non a torto, anche se c'è qualche eccezione. D'altronde pure la politica ha mostrato una reazione blanda, se non proprio reticente.
Dichiarazioni di Cicchitto e Alfano, un'interrogazione congiunta di Enrico Letta e Andrea Orlando, la difesa d'ufficio di Casini. Ma lo sdegno è durato quanto la fiamma d'un cerino. E intanto il nastro registrato è sempre lì, una pistola carica chiusa a chiave nel cassetto. Nessuno l'ha distrutto. Sicché mi iscrivo anch'io fra le eccezioni, e pazienza se comunque resteremo in pochi. Sì, in questa vicenda c'è uno strappo alla Costituzione, maiuscolo come una montagna. Per una doppia ragione: formale e sostanziale.
La prima riposa sulla regola dell'art. 90, secondo cui il presidente è giuridicamente irresponsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Significa che non può venire indagato, perquisito, intercettato, arrestato, processato. A meno che il Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri, non lo ponga in stato d'accusa davanti alla Consulta per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
Anche in questo caso, tuttavia, serve una delibera parlamentare per sottoporre a intercettazioni il capo dello Stato (art. 7, comma 2, della legge 5 giugno 1989, n. 219). Di più: la delibera può venire adottata soltanto dopo che la Corte costituzionale abbia sospeso il presidente dalla carica (comma 3).
Insomma la regola, per una volta, non si presta a equivoci. Semmai una zona d'ombra copre la responsabilità del presidente per i delitti comuni, che i costituenti non disciplinarono per una questione di riguardo verso il capo dello Stato, per non immaginarlo mentre ruba polli o truffa le vecchiette. Tanto che Orlando e Crisafulli - tra i massimi costituzionalisti del Novecento italiano - ironizzavano su un presidente costretto a ricevere gli ambasciatori stranieri in cella, anziché al Quirinale. Nessun dubbio, però, sull'immunità presidenziale in tutti gli altri casi. E l'immunità investe anche i ministri.
Come ha ricordato Valerio Onida sul "Corriere della sera" (4 luglio), Mancino e Conso all'epoca dei fatti erano ministri, eppure la procura di Palermo li ha messi sotto accusa ignorando le procedure dettate dall'art. 96 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. Ecco, le procedure. Servono a garantire l'equilibrio fra i poteri dello Stato, ed è qui che la forma si tramuta in sostanza. Perché in caso contrario il potere giudiziario diventerebbe il tiranno delle istituzioni e dei governi. E perché dunque ogni abuso verso il capo dello Stato non colpisce la persona, bensì il nostro stesso Stato di diritto.
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