Luigi Ferrarella per il “Corriere della sera”
La «Var» non basta all'«arbitro» in Tribunale per fischiare il fallo di mano (acchiappa-gasolio di frodo) tra le taniche del deposito dei bus della municipalizzata milanese dei trasporti Atm: e anche se 6 anni fa la «prova tv» dei carabinieri aveva filmato 11 lavoratori maneggiare taniche bianche prima vuote e poi in apparenza riempite, la sentenza del Tribunale di Milano osserva che, «al di là del peccato originario di una confessione di colpevolezza inserita nel rapporto informativo redatto da un addetto della vigilanza Atm» ma non utilizzabile in giudizio, «nessuno ha visto l' aspirazione del gasolio da parte di alcuno, né ha verificato se le taniche fossero piene o vuote».
Sicché gli imputati di furto aggravato e ricettazione vengono assolti «perché il fatto non sussiste»: assoluzione che, per chi di loro era stato pure licenziato, propizia anche una ricollocazione lavorativa in altri contesti.
Nel 2013, quando il sistema di controllo montato dall' Atm nel maxideposito di via Novara aveva rilevato un consumo anomalo di carburante, il responsabile del deposito aveva informato i superiori che un addetto alle pulizie gli aveva sussurrato in via confidenziale l' esistenza di furti notturni di gasolio.
L' Atm sporgeva allora denuncia, e i carabinieri, coordinati dal pm Maria Letizia Mannella, dal 13 al 24 luglio 2013 piazzavano nel deposito 4 telecamere nascoste sopra le pompe di rifornimento dei bus. Le immagini mostravano 3 dipendenti Atm e 8 lavoratori della cooperativa in subappalto, che, oltre a pulire e rifornire i bus, avvicinavano però anche taniche bianche alla pistola erogatrice gasolio.
Ma questa sola movimentazione di taniche bianche da parte dei lavoratori, si domanda la sentenza della X sezione, può essere sufficiente per affermare la responsabilità penale? In aula i difensori Alessandra Bigliani e Valentina Nanula avevano chiesto ai testi d' accusa in base a cosa ritenessero che nelle taniche ci fosse gasolio, ma la risposta («per deduzione: per quale motivo dovevano trasportare acqua?») non pare significativa alla giudice.
Certo «può apparire inverosimile la giustificazione» di alcuni imputati «del perché tenessero una tanica all' interno dei loro veicoli», e cioé asseritamente per rifornire le idropulitrici con cui lavoravano: il contratto di subappalto con Atm lo vietava in teoria, perché prevedeva che la coop dovesse provvedere da sola al carburante delle idropulitrici, ma tutti facevano da sempre così e alla luce del sole, sicché per il Tribunale «nessuna responsabilità può essere addossata ai dipendenti della coop che per anni hanno eseguito la stessa mansione senza che nessuno facesse osservazioni sul loro modo di lavorare».
Un teste conferma di aver visto il tramestio di taniche, «ma trovandosi a 10 metri di distanza non è in grado di sapere se al loro interno vi fosse liquido per lavare i bus o gasolio». Un altro teste dice di aver fatto delle foto con il cellulare, ma la sentenza nota che «non sono mai state depositate nell' istruttoria», così come «la presenza di un panno sporco di gasolio adagiato nel bagagliaio» è particolare non inserito negli atti.
«Purtroppo - conclude la giudice onoraria Samuela Fusari - le indagini avrebbero meritato ulteriori approfondimenti, al fine di trasformare dei sospetti in indizi precisi, gravi e concordanti». Come?
«Sentendo ad esempio il dipendente che avrebbe denunciato la sottrazione del gasolio al responsabile del deposito». O integrando le immagini tv con appostamenti, cioè «verificando, tramite servizi di osservazione, quale fine avessero fatto le taniche di gasolio ritrovate sopra i bus fermi per riparazione».
ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI