
PER ANDARE INCONTRO ALLE MINORANZE, SI MOLLA UNA SBERLA ALLA MAGGIORANZA - SUI DOCUMENTI NIENTE PIÙ “MADRE” E “PADRE” MA SOLO “GENITORE”: LA CASSAZIONE RESPINGE IL RICORSO DEL MINISTERO DELL'INTERNO: PER I GIUDICI, SAREBBE "DISCRIMINATORIO" E "ILLEGITTIMO" PRIVARE IL MINORE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' CHE NON SIA ESATTAMENTE RAPPRESENTATIVO DELLA SUA REALE FAMIGLIA (NEL CASO AD ESEMPIO DI COPPIE GAY) – IL TEMA SARÀ AFFRONTATO IN VIA DEFINITIVA DALLA CORTE COSTITUZIONALE – "GENITORE 1, GENITORE 2: UNO DI DUE", IL VIDEO STRACULT DI GIORGIA MELONI!
Conchita Sannino per repubblica.it - Estratti
Non più “padre” e “madre”. Ma “genitore”. La Corte di Cassazione, con la sentenza 9216/2025, respinge il ricorso del ministero dell'Interno e afferma che sarebbe discriminatorio e illegittimo privare il minore di un documento d'identità - in questo caso, la carta elettronica - che non sia esattamente rappresentativo della sua reale famiglia e di come essa sia composta.
Una pronuncia destinata a far discutere. Su un tema che peraltro, tra poche settimane, sarà affrontato in via definitiva dalla Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sul caso di una madre 'intenzionale' in una coppia omosessuale.
Dopo il braccio di ferro che per anni si è consumato tra Viminale e Comuni che avevano trascritto all'anagrafe i due genitori di coppia omosessuale, come due madri o due padri, che cosa afferma, in sintesi, la sentenza della Cassazione? Che è legittima la disapplicazione del decreto del ministero dell’Interno, del 2019, che non consente altro che l’indicazione dei due genitori come 'padre' e 'madre'.
sui documenti non più madre e padre ma solo genitore
Il collegio presieduto dalla giudice Maria Acierno (con i consiglieri Laura Tricomi, Giulia Iofrida, Alessandra Dal Moro, Alberto Pazzi il consigliere estensore), nel bocciare "i tre motivi di doglianza" opposti dal ministero dell'Interno, stabilisce la fondatezza delle argomentazioni della Corte di Appello: secondo cui, scrive la Cassazione, "l'effetto finale, irragionevole e discriminatorio, dell'assunto del ministero sarebbe stato quello di precludere al minore di ottenere una carta d'identità valida per l'espatrio", per le "deficitarie" caratteristiche del documento, solo, "solo perché questi era figlio naturale di un genitore naturale e di uno adottivo dello stesso sesso".
La suprema Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ricorda di aver riconosciuto "rispetto a una coppia omoaffettiva femminile, che l'adozione in casi particolari", come previsto dalla legge 184 del 1983, "si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico" e questo anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2022.
video giorgia meloni genitore 1 genitore 2
(...)