ERA ORA! DOPO GLI SCANDALI, IL VATICANO RIFORMA LE SANZIONI PENALI E INQUADRA L’ABUSO DI MINORI COME CRIMINE CONTRO LA DIGNITÀ DELLA PERSONA. VERRANNO PERSEGUITI NON SOLO I CHIERICI, MA ANCHE I LAICI CHE OCCUPANO RUOLI NELLA CHIESA. LE NUOVE PENE PREVEDONO LA REVOCA DI SALARI E PENSIONI - TRA I NUOVI REATI CI SONO LA VIOLAZIONE DEL SEGRETO, LA MALA GESTIONE DEI BENI, LA TENTATA ORDINAZIONE DELLE DONNE E…
Domenico Agasso per "www.lastampa.it"
L’abuso di minori è ora inquadrato come crimine contro la dignità della persona. Tra i nuovi reati ci sono la violazione del segreto, la mala gestione dei beni, la tentata ordinazione delle donne e la registrazione delle confessioni. Tra le nuove pene la privazione della remunerazione ecclesiastica. Il Pontefice cambia il Diritto penale nelle Sacre Stanze. Papa Francesco, con la costituzione apostolica Pascite Gregem Dei, riforma il libro VI del Codice di Diritto canonico.
Riguarda la disciplina penale e la sua osservanza risponde a una «concreta ed irrinunciabile esigenza di carità non solo nei confronti della Chiesa, della comunità cristiana e delle eventuali vittime, ma anche nei confronti di chi ha commesso un delitto, che ha bisogno all'un tempo della misericordia che della correzione da parte della Chiesa». Lo sottolinea il Vescovo di Roma aggiungendo che il ricorso al sistema penale sostiene «il ripristino delle esigenze della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione degli scandali». Monsignor Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, evidenzia che negli ultimi anni c’è stata troppa «rilassatezza».
Affinché tutti «possano agevolmente comprendere a fondo le disposizioni di cui si tratta, stabilisco che questa revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico venga promulgata mediante la pubblicazione su L'Osservatore Romano, entri in vigore a partire dal giorno 8 dicembre 2021 e sia successivamente inserito nel Commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis», precisa.
Tra le novità della riforma della disciplina penale varata dal Papa, il reato di abuso di minori è ora inquadrato non all'interno dei reati contro gli obblighi speciali dei chierici, bensì come reato commesso contro la dignità della persona. Sono comprese le azioni compiute non solo da parte dei chierici ma anche i reati di questo tipo commessi da religiosi non chierici e da laici che occupano alcuni ruoli nella Chiesa, così come eventuali comportamenti del genere, con persone adulte, ma commessi con violenza o abuso di autorità.
Arrivano fattispecie nuove, come per esempio la violazione del segreto pontificio; l'omissione dell'obbligo di eseguire una sentenza o decreto penale; l'omissione dell'obbligo di dare notizia della commissione di un reato; l'abbandono illegittimo del ministero.
In modo particolare, spiega monsignor Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, «sono stati tipizzati reati di tipo patrimoniale come l'alienazione di beni ecclesiastici senza le prescritte consultazioni; o i reati patrimoniali commessi per grave colpa o grave negligenza nell'amministrazione. Inoltre, è stato tipizzato un nuovo reato previsto per il chierico o il religioso che “oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica, anche in ambito civile, o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 285 comma 4 che vieta ai chierici l'amministrazione di beni senza licenza del proprio Ordinario”».
Illustra Filippo Iannone: nel riordino della disciplina penale del Codice di Diritto canonico, voluto da papa Francesco, «sono state previste nuove pene, quali l'ammenda, il risarcimento del danno, la privazione di tutta o parte della remunerazione ecclesiastica, secondo i regolamenti stabiliti dalle singole Conferenze episcopali, fermo restando l'obbligo, nel caso la pena sia inflitta ad un chierico, di provvedere che non gli manchi il necessario per un onesto sostentamento».
Vengono incorporati nello stesso Codice «reati tipizzati in questi ultimi anni in leggi speciali, come la tentata ordinazione di donne; la registrazione delle confessioni; la consacrazione con fine sacrilego delle specie eucaristiche», prosegue Arrieta.
Sono state «incorporate poi alcune fattispecie presenti nel Codex del 1917 che non vennero accolte nel 1983. Ad esempio, la corruzione in atti di ufficio, l'amministrazione di sacramenti a soggetti cui è proibito amministrarli; l'occultamento all'autorità legittima di eventuali irregolarità o censure in ordine alla ricezione degli ordini sacri».
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Negli ultimi anni il rapporto «di compenetrazione tra giustizia e misericordia - afferma Iannone - ha subito, talvolta, un'erronea interpretazione, che ha alimentato un clima di eccessiva rilassatezza nell'applicazione della legge penale, in nome di una infondata contrapposizione tra pastorale e diritto, e diritto penale in particolare».
La presenza «all’interno delle comunità di alcune situazioni irregolari, ma soprattutto i recenti scandali, emersi dagli sconcertanti e gravissimi episodi di pedofilia, hanno, però, fatto maturare l'esigenza di rinvigorire il diritto penale canonico, integrandolo con puntuali riforme legislative; si è avvertita l'esigenza di riscoprire il diritto penale, di utilizzarlo con maggior frequenza, di migliorarne le possibilità di concreta applicazione, per meglio definire un quadro sistematico e aggiornato della realtà in continua evoluzione». Questa riforma, «che oggi viene presentata, quindi, necessaria e da lungo tempo attesa, ha lo scopo di rendere le norme penali universali sempre più adatte alla tutela del bene comune e dei singoli fedeli».
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