1- SE RE NAPOLITANO HA SCELTO SCALFARI COME DIFENSORE D’UFFICIO RISCHIA GROSSO 2- SECONDO EU-GENIO LE INTERCETTAZIONI INDIRETTE AL QUIRINALE SONO VIETATE “DALLO SPIRITO DELL’ORDINAMENTO” (QUALE?). RIBATTE SECCO IL PROCURATORE DI PALERMO MESSINEO SMONTANDO LA TESI DI GIORGIO & EUGENIO CON UNA SOLA FRASETTA: “TUTTE LE NORME CITATE DA SCALFARI REGOLANO LE INTERCETTAZIONI DIRETTE” 3- E BARBAPAPA’ RISPONDE ATTACCANDO INGROIA: “MI HA PERDONATO PER MIEI SUPPOSTI ERRORI DI PROCEDURA PENALE POICHÉ AVREI L’ATTENUANTE DI NON ESSERE LAUREATO IN LEGGE. BONTÀ SUA, MA MAL RIPOSTA. MI SONO LAUREATO IN GIURISPRUDENZA NEL 1946 CON IL VOTO DI 110 E LODE. SE LA RACCOLTA DI NOTIZIE DEL DOTTOR INGROIA PORTA A RISULTATI COSÌ COMPLETAMENTE INFONDATI, QUESTO NON È CERTO UN SEGNALE RASSICURANTE SULLE CAPACITÀ PROFESSIONALI DEL SOSTITUTO PROCURATORE”
Da "la Repubblica"
1 - LE INTERCETTAZIONI INDIRETTE NON SONO LESIVE DELL'IMMUNITÃ...
Francesco Messineo, Procuratore della Repubblica di Palermo
Caro direttore, le scrivo in riferimento alla nota di Eugenio Scalfari che figura di seguito all'articolo "Il Procuratore e le intercettazioni di Napolitano" a pagina 19 nella edizione di ieri, allo scopo di chiarire un evidente equivoco.
Tutte le norme citate da Scalfari regolano le intercettazioni dirette e cioè i casi nei quali l'Autorità Giudiziaria con proprio provvedimento ordini la intercettazione di una o più utenze telefoniche intestate ad un soggetto o delle quali comunque lo stesso risulti avere a qualunque titolo la disponibilità .
In tali casi ovviamente se il soggetto da intercettare è protetto da immunità a qualsivoglia titolo, l'intercettazione non può essere disposta se non dopo avere ottenuto la necessaria autorizzazione. Cosa del tutto diversa è il caso in cui venga occasionalmente ascoltata una conversazione fra un soggetto legittimamente intercettato e altro soggetto protetto da immunità quindi, come tale non assoggettabile ad intercettazione.
In tali casi non vi è alcuna intercettazione "diretta" nei confronti del soggetto tutelato da immunità e quindi è del tutto fuori questione l'applicazione delle norme giuridiche citate nella nota che non riguardano il caso in esame essendo prescritte per le sole intercettazioni dirette.
Non sembra pertinente poi la citazione della sentenza Corte Costituzionale del 24 Aprile 2002 n. 135 che non riguarda affatto la materia delle intercettazioni a carico di soggetti tutelati da immunità . La procedura di distruzione delle intercettazioni ritenute non rilevanti sarà attivata nei modi e termini di legge.
Mi auguro di avere contribuito a chiarire il quadro giuridico
di riferimento.
2 - MA L'ORDINAMENTO VIETA DI VIOLARE LE PREROGATIVE DEL CAPO DELLO STATO...
Eugenio Scalfari
à certamente encomiabile lo zelo con il quale il Procuratore Capo di Palermo difende il suo operato e quello dei suoi sostituti. Lo difende però con una fuga in avanti (o indietro?) dopo avere confermato la validità delle leggi da me indicate nel mio commento alla sua lettera di ieri. Tra le domande che io gli facevo c'era anche quella della discrezionalità di cui possono disporre le Procure. Ci sono dei limiti a tale discrezionalità che comunque non può discostarsi dalla lettera delle leggi e anche (anzi soprattutto) dallo spirito dell'ordinamento.
Messineo sostiene che l'intercettazione diretta del Presidente della Repubblica è vietata ma quella indiretta no. Non esiste però alcuna norma di legge che contempli questa distinzione tra intercettazioni dirette e indirette. Esiste però lo spirito dell'ordinamento che fa comunque divieto di violare le prerogative costituzionali del Capo dello Stato. Quindi: nessuna norma che autorizzi l'intercettazione indiretta e occasionale e lo spirito dell'ordinamento che la esclude.
Infine il dottor Messineo non risponde alla domanda da me posta e cioè se e quando è stato distrutto il nastro dell'intercettazione visto che gli stessi sostituti procuratori hanno affermato che in quel testo non c'è nulla di rilevante ai fini processuali. à stato distrutto oppure no? E perché? Egregio Procuratore, se si vuole chiarire bisogna farlo fino in fondo, cosa che lei non fa affatto.
Il dottor Ingroia, in un'intervista di due giorni fa rilasciata in uno dei tanti luoghi politici che frequenta quasi quotidianamente, mi ha perdonato per miei supposti errori di procedura penale poiché avrei l'attenuante di non essere laureato in Legge. Bontà sua, ma mal riposta. Mi sono laureato in Giurisprudenza nel 1946 con il voto di 110 e lode. Se la raccolta di notizie del dottor Ingroia porta a risultati così completamente infondati, questo non è certo un segnale rassicurante sulle capacità professionali del sostituto procuratore.
SCALFARI NAPOLITANOSCALFARI E NAPOLITANO ALLA FESTA DEL 2 GIUGNOIL PROCURATORE FRANCESCO MESSINEO ANTONINO INGROIA E FRANCESCO MESSINEO Travaglio e PM Ingroia sotto l'ombrellone - Da PanoramaMARCO TRAVAGLIO